IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il fax n. 2670/GAB in data 22 luglio 1992 con il quale il prefetto di Catanzaro segnala il verificarsi di gravi lesioni a due arcate del ponte sul fiume Angitola a causa delle quali ha dovuto disporre la limitazione di traffico sulla s.s. n. 18 "Tirrena inferiore", con l'impiego anche di personale di Polizia e rappresenta la possibilita' della totale chiusura al transito con conseguente interruzioni dei collegamenti anche di emergenza tra l'autostrada ed il comprensorio del Vibonese e delle Serre; Considerato che l'A.N.A.S., come indicato alla prefettura con lettere n. 27331 del 20 luglio 1992 e n. 27331/ bis del 28 luglio 1992, ha predisposto: un intervento provvisorio di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, mediante la costruzione di una pista a monte del ponte Angitola per la cui realizzazione e' previsto un tempo di 60 giorni; un intervento definitivo mediante la costruzione di un ponte a travata in c.a.p. a 5 luci da m 33 in un tempo previsto di 180 giorni; Visto il fax n. 2670, con il quale il prefetto di Catanzaro, al fine di consentire l'immediata tempestiva esecuzione dei lavori previsti dall'A.N.A.S., onde impedire situazioni pregiudizievoli per l'incolumita' pubblica e privata e per garantire il pieno ripristino della viabilita', rappresenta la necessita' di consentire l'esecuzione degli interventi programmati in deroga alla seguente normativa: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e 83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che il ridotto transito sul ponte Angitola ed il pericolo di una totale chiusura al transito, con conseguente interruzione dei collegamenti anche di emergenza tra l'autostrada A3 ed il vasto comprensorio del Vibonese e delle Serre determina condizioni di estrema urgenza che rendono necessario provvedere con procedure urgenti alla costruzione alla pista provvisoria progettata dall'A.N.A.S.; Considerato che l'A.N.A.S. ha dichiarato di somma urgenza i predetti lavori, ai sensi del citato art. 70 del regio decreto n. 350/1985, determinando in giorni 60 il tempo necessario per la loro esecuzione; Ritenuto, pertanto, che sussista la necessita', per le motivazioni in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma 3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'attuazione dei lavori in deroga limitatamente all'intervento provvisorio di somma urgenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e 83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497; Dispone: Art. 1. 1. L'A.N.A.S. - compartimento di Catanzaro - e' autorizzata alla costruzione della pista provvisoria a monte del ponte Angitola sito al Km 422+800 della s.s. n. 18, da realizzarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 2. L'A.N.A.S. e', altresi', tenuta a presentare al Dipartimento della protezione civile relazioni mensili in ordine alla esecuzione delle opere. 3. Per la esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma 1 l'A.N.A.S. puo' operare anche in deroga alla normativa seguente: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e 83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma con il rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela ed il risanamento del territorio. 4. L'A.N.A.S. e' altresi' impegnata, nel rispetto della normativa vigente alla costruzione della variante definitiva entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, nonche' a ripristinare nello stato attuale la situazione dei terreni di sedime occupati dalle opere della variante provvisoria. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma, 7 agosto 1992 Il Ministro: FACCHIANO