Con  decreto  ministeriale 27 luglio 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) A.T.I. - Azienda Tabacchi Italiani, con sede in Roma e
   stabilimenti di Pontecagnano e Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1 luglio 1985;
pagamento diretto si.
  2) S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano
   (Napoli):
periodo: dal 28 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto si.
  3) Ditta Pascucci Giuseppe presso Fincantieri, con sede in
   Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento  di  Castellammare
   di Stabia (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto si.
  4) Ditta Calzaturificio Olimpionica di Vincenzo di Sarno, con sede
   in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):
periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1 marzo 1989;
pagamento diretto si.
  5) S.p.a. City Center, con sede in Salerno e stabilimento di
   Salerno:
periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 23 settembre 1987;
pagamento diretto si.
  6) S.p.a. Ilva, con sede in Roma e stabilimento di direzione
   generale e sede secondaria di Genova - Unita' Nazionali:
periodo: dal 1 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1 gennaio 1989;
pagamento diretto si.
  7) S.p.a. Ausonia, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di
   Monza (Milano):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 31 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1 settembre 1989;
pagamento diretto si.
  8) S.p.a. Adams (ex Alivar), con sede in Novara e stabilimento di
   Caivano (Napoli) - uffici di Milano:
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1 luglio 1991;
pagamento diretto si.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale   della   previdenza   dei   giornalisti   italiani,   sono
autorizzati,  la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati.
   Con   decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starfer
con sede in Minerbio (Bologna) e stabilimento  in  Minerbio,  per  il
periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con  decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nardi
Costruzioni Aeronautiche con sede in Milano e stabilimento in Milano,
per il periodo dal 26 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con  decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Lica  con
sede  in  Potenza  e  stabilimento  in Potenza, per il periodo dal 19
ottobre 1991 al 18 aprile 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Con   decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Se.Sa. con
sede  in Camerano (Ancona) e stabilimento in Camerano, per il periodo
dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Con   decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Jeans
con   sede  in  Montecalvo  in  Foglia  (Pesaro)  e  stabilimento  in
Montecalvo in Foglia (Pesaro), per il periodo dal 17 gennaio 1992  al
12 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con  decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni.
con  sede  in  Ferrandina  (Matera)  e  stabilimento  in   Ferrandina
(Matera), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 26 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con  decreto  ministeriale  27  luglio  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomek con
sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento  in  Fermignano  (Pesaro),
per il periodo dal 25 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale 29 luglio 1992 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dall'unita'  produttiva operante nell'ambito del cantiere
della ex Centrale elettronucleare di Montalto  di  Castro  (Viterbo),
della  ditta Decalift S.p.a. in forza alla data dell'8 febbraio 1988,
e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991.
   La  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale sopra disposta e' prolungata al 30 settembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto  ministeriale  29  luglio  1992  in  favore  di  venti
dipendenti   dalla   S.n.c.  Calzificio  Giesse  occupati  presso  lo
stabilimento di Ponte Buggianese  (Pistoia)  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20  ore  settimanali,  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  28  ottobre
1991 al 26 aprile 1992.
   Con  decreto  ministeriale  29  luglio  1992,  che  sostituisce ed
annulla quello del 5 giugno 1992, n.  12146,  in  favore  di  ventuno
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Victor Meccanica di precisione
sede di Bresso (Milano), occupati presso lo  stabilimento  di  Bresso
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 16 ore minime settimanali cosi' strutturati: 40% delle
ore settimanali per n. 8 operai; 20% delle ore settimanali per  n.  5
operai,  n. 4 impiegati e n. 3 intermedi, e 10% delle ore settimanali
per  n. 1 impiegato, e' disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio
1992 al 3 gennaio 1993.
   Con decreto  ministeriale  30  luglio  1992,  che  sostituisce  ed
annulla  quello  del  25  giugno  1992,  n.  12185,  e'  prorogata la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti
in amministrazione  straordinaria,  con  sede  in  Castiglione  della
Pescaia  (Grosseto) e filiali nazionali per il periodo dal 1 gennaio
1992 al 30 giugno 1992  ai  sensi  dell'art.  10,  primo  comma,  del
decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento di  cui  trattasi  ai
lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  6  agosto  1992,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni
Industriali, con sede in Torre del Greco (Napoli) e  stabilimento  in
Torre  del  Greco  (Napoli),  per il periodo dal 28 agosto 1991 al 28
febbraio 1992.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 22 aprile 1992, n. 12096.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88 citata in preambolo.