Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) A.T.I. - Azienda Tabacchi Italiani, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano e Battipaglia (Salerno): periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991; primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1 luglio 1985; pagamento diretto si. 2) S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli): periodo: dal 28 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988; pagamento diretto si. 3) Ditta Pascucci Giuseppe presso Fincantieri, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli): periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990; pagamento diretto si. 4) Ditta Calzaturificio Olimpionica di Vincenzo di Sarno, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli): periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1 marzo 1989; pagamento diretto si. 5) S.p.a. City Center, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 23 settembre 1987; pagamento diretto si. 6) S.p.a. Ilva, con sede in Roma e stabilimento di direzione generale e sede secondaria di Genova - Unita' Nazionali: periodo: dal 1 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1 gennaio 1989; pagamento diretto si. 7) S.p.a. Ausonia, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano): periodo: dal 26 agosto 1991 al 31 agosto 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1 settembre 1989; pagamento diretto si. 8) S.p.a. Adams (ex Alivar), con sede in Novara e stabilimento di Caivano (Napoli) - uffici di Milano: periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1 luglio 1991; pagamento diretto si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starfer con sede in Minerbio (Bologna) e stabilimento in Minerbio, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi Costruzioni Aeronautiche con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 26 ottobre 1991 al 26 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lica con sede in Potenza e stabilimento in Potenza, per il periodo dal 19 ottobre 1991 al 18 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Se.Sa. con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento in Camerano, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Jeans con sede in Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento in Montecalvo in Foglia (Pesaro), per il periodo dal 17 gennaio 1992 al 12 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni. con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 26 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomek con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 25 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 29 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unita' produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta Decalift S.p.a. in forza alla data dell'8 febbraio 1988, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sopra disposta e' prolungata al 30 settembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 luglio 1992 in favore di venti dipendenti dalla S.n.c. Calzificio Giesse occupati presso lo stabilimento di Ponte Buggianese (Pistoia) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992. Con decreto ministeriale 29 luglio 1992, che sostituisce ed annulla quello del 5 giugno 1992, n. 12146, in favore di ventuno lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor Meccanica di precisione sede di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore minime settimanali cosi' strutturati: 40% delle ore settimanali per n. 8 operai; 20% delle ore settimanali per n. 5 operai, n. 4 impiegati e n. 3 intermedi, e 10% delle ore settimanali per n. 1 impiegato, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 30 luglio 1992, che sostituisce ed annulla quello del 25 giugno 1992, n. 12185, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti in amministrazione straordinaria, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992 ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 agosto 1992, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni Industriali, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 28 agosto 1991 al 28 febbraio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1992, n. 12096. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88 citata in preambolo.