IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio
1989 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3201/90  della Commissione recante
modalita' di applicazione per la designazione
e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme  per  la
designazione  e  presentazione  dei  vini  da  tavola con indicazione
geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  2  novembre  1978   contenente   norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso  di  riferimenti  aggiuntivi  per  la  designazione dei vini da
tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  9  dicembre  1983   contenente   norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  11  luglio  1989  riguardante  norme
concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei
vini tipici;
  Visto  il  proprio  decreto  6  ottobre  1989   concernente   norme
integrative  per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita,   a
denominazione   di   origine  controllata,  tipici  e  da  tavola  ad
indicazione geografica;
  Visti i propri decreti 30 luglio 1987,  5  agosto  1988,  3  agosto
1989,  17  settembre  1990, 6 agosto 1991 ed integrazioni, contenenti
norme  per  l'utilizzazione  in  via  transitoria  delle  indicazioni
geografiche  e  delle  relative  indicazioni aggiuntive per i vini da
tavola prodotti con le uve provenienti dalle rispettive vendemmie;
  Vista la legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  la  nuova
disciplina  delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare
l'art. 32, comma 3, recante misure  transitorie  sull'utilizzo  delle
indicazioni  geografiche  per  i  vini  da tavola non riconosciute ad
indicazione geografica tipica;
  Considerata  la  necessita'  di  rispettare  le  compatibilita'  di
designazione  fra  i  vini  da  tavola e i vini D.O.C. e D.O.C.G., ai
sensi della citata  regolamentazione  CEE,  nonche'  della  legge  n.
164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilita' di utilizzo
del  nome  del  vitigno,  per la designazione dei vini non rientranti
nella categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai  nomi
geografici di zone viticole di ampiezza rilevante;
  Considerata  altresi'  la necessita', ai sensi dell'art. 7, comma 7
della citata legge, di accordare la priorita' di  utilizzo  dei  nomi
geografici  relativi  a  comuni,  frazioni o zone amministrativamente
definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario
evitare autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette  unita'
amministrative  per la designazione di vini da tavola non riferite al
rispetto di un pregresso diritto, il  quale  puo'  essere  esercitato
solo  nel  lasso  di  tempo  previsto  dalle norme transitorie di cui
all'art. 32 della stessa legge n. 164/1992;
  Ritenuto  necessario  seguire i criteri generali di classificazione
previsti dalla legge  n.  164/1992  e  che  in  tale  ottica  occorre
revocare  i  decreti  ministeriali  di autorizzazione all'utilizzo di
nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da  tavola  che
non  siano  stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto ministeriale 21 dicembre 1977;
  Tenuto conto della necessita' di consentire l'utilizzo del nome del
vitigno  anche  per  le  produzioni  precedentemente  designate   con
indicazioni  geografiche  non  piu' autorizzate ai sensi del presente
decreto;
  Tenuto conto del parere del comitato nazionale per la tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini  in  merito  alla  prosecuzione
transitoria,  per  la  vendemmia  1992,  dell'uso  delle  indicazioni
geografiche;
  Sentito  il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo
interpellate;
  Ferma restando la possibilita' di utilizzare  per  la  designazione
dei  vini  da  tavola provenienti dalla vendemmia 1992 le indicazioni
geografiche gia' autorizzate con specifici decreti  ministeriali  nei
termini sopra specificati;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza
di  autorizzare  in  via  transitoria,   nell'attesa   dell'integrale
applicazione della citata legge n. 164/1992, anche per taluni vini da
tavola  derivati dalle uve della vendemmia 1992, l'uso di indicazioni
geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi,  tenendo  conto  delle
rivendicazioni  delle  varie indicazioni geografiche effettuate nella
precedente campagna vendemmiale 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1992
  1.   E'   consentita   l'utilizzazione,   nella   designazione    e
presentazione  dei  vini  da tavola prodotti da uve provenienti dalla
vendemmia 1992, delle indicazioni geografiche e relativi  riferimenti
o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto,
a  condizione  che  i  produttori interessati provvedano a presentare
alle  camere  di  commercio  industria  artigianato  ed   agricoltura
competenti  per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art.
17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.