LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77, con le successive modificazioni introdotte dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, dai decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e n. 85, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89; Visto, in particolare, l'art. 10- bis, comma 11, della stessa legge, introdotto dall'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 83/1992, con il quale viene attribuito alla CONSOB il compito di dettare con apposito regolamento disposizioni concernenti la commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1 dello stesso art. 10- bis; Visto il comma 11, n. 3), del citato art. 10- bis, il quale dispone che la CONSOB determini, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote od azioni dei suddetti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; Vista la nota n. 208775 del 12 agosto 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, contenente l'indicazione delle sopra richiamate modalita' di pubblicazione del prezzo delle quote od azioni; Delibera: E' approvato l'unito regolamento recante disposizioni concernenti la commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10- bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. L'unito regolamento, che consta di dieci articoli, e' integrato da uno schema di documento integrativo, da uno schema di modulo di sottoscrizione e da uno schema di avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto. La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB. L'unito regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 1992 Il presidente: BERLANDA REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DI QUOTE OD AZIONI DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI CUI ALL'ART. 10- BIS DELLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77. Art. 1. Fonte legislativa e ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 10- bis, comma 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, si applicano alla commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1 dello stesso art. 10- bis.