LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  23  marzo  1983,  n.  77,   con   le   successive
modificazioni  introdotte  dalla  legge  4  giugno  1985, n. 281, dai
decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e n.  85,  e  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10-  bis,  comma 11, della stessa
legge,  introdotto  dall'art.  13,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo  n. 83/1992, con il quale viene attribuito alla CONSOB il
compito di dettare con apposito regolamento disposizioni  concernenti
la  commercializzazione  in Italia di quote od azioni degli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari  di  cui  al  comma  1
dello stesso art. 10- bis;
  Visto il comma 11, n. 3), del citato art. 10- bis, il quale dispone
che la CONSOB determini, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita'
con  cui  devono  essere  resi  pubblici  il prezzo di emissione o di
vendita, di riacquisto o  di  rimborso  delle  quote  od  azioni  dei
suddetti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
  Vista  la  nota  n. 208775 del 12 agosto 1992 con la quale la Banca
d'Italia ha manifestato la propria  intesa  sul  testo  dell'art.  9,
comma  1,  del  predetto  regolamento, contenente l'indicazione delle
sopra richiamate modalita' di pubblicazione del prezzo delle quote od
azioni;
                              Delibera:
  E' approvato l'unito regolamento recante  disposizioni  concernenti
la  commercializzazione  in Italia di quote od azioni degli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari di  cui  all'art.  10-
bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
  L'unito  regolamento, che consta di dieci articoli, e' integrato da
uno schema di documento integrativo,  da  uno  schema  di  modulo  di
sottoscrizione  e  da  uno schema di avviso di avvenuta pubblicazione
del prospetto.
  La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.
  L'unito  regolamento  entra  in  vigore  il   quindicesimo   giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 agosto 1992
                                              Il presidente: BERLANDA
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE
   IN ITALIA DI QUOTE  OD  AZIONI  DEGLI  ORGANISMI  DI  INVESTIMENTO
   COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI CUI ALL'ART. 10- BIS DELLA LEGGE
   23 MARZO 1983, N. 77.
                               Art. 1.
             Fonte legislativa e ambito di applicazione
  1.  Le  presenti disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 10- bis,
comma 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art.  13,
comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, si applicano
alla commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi
di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari di cui al comma 1
dello stesso art. 10- bis.