IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  che  prevede  le  modalita' di versamento
diretto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  mediante
delega  ad  una  delle  aziende  di  credito  di  cui all'art. 54 del
regolamento  per  l'Amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle
casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937,  n.
1706,  modificato  con  la  legge  4  agosto  1955, n. 707, aventi un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che   ha   istituito   per   l'anno   1992  un'imposta  straordinaria
immobiliare;
  Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che  prevede  il  sistema  del  versamento  diretto  per il pagamento
dell'imposta straordinaria immobiliare, secondo le modalita' previste
ai fini delle imposte sui redditi, nonche' i termini di versamento;
  Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che  prevede  la  possibilita'  di  presentare,  dal  1 agosto al 15
dicembre 1992, dichiarazioni integrative  in  aumento,  agli  effetti
dell'IRPEF  e dell'ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati, per
i periodi di  imposta  relativamente  ai  quali  il  termine  per  la
presentazione    della   dichiarazione   dei   redditi   e'   scaduto
anteriormente alla data dell'11 luglio 1992,  con  l'applicazione  di
una sopratassa graduata per ciascuno dei periodi d'imposta;
  Visto  il  decreto  9  maggio 1991, con cui sono state stabilite le
modalita' di versamento tramite delega alle aziende di  credito,  tra
l'altro,  delle  maggiori  imposte  IRPEF  e  ILOR  e  delle relative
sopratasse dovute a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre  1990,
n. 408, e il successivo decreto integrativo del 16 marzo 1992;
  Ritenuta  la necessita' di istituire nuovi codici per il versamento
dell'imposta straordinaria immobiliare,  nonche'  per  il  versamento
delle  imposte  o  maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base
alla dichiarazione integrativa, di  cui  agli  articoli  7  e  8  del
decreto-legge n. 333;
  Considerato che il precitato art. 3- bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di
un decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di
rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
versamenti  in  tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli;
  Visto il proprio decreto 9 maggio  1991,  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  delega  per il versamento, tra l'altro, delle maggiori
imposte IRPEF, ILOR e delle relative sopratasse dovute in  base  alle
dichiarazioni  integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a)
e b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
  Considerato  che  per  il  versamento  delle  imposte  di  cui agli
articoli 7 e 8 del richiamato decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,
non  si  rende  necessaria  l'approvazione  di una nuova modulistica,
risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;
  Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici per il  versamento
delle   imposte   di   cui   al   comma  precedente  e  di  integrare
conseguentemente il decreto ministeriale 9 maggio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991,  gia'  integrato
dall'art.  1  del  decreto  16  marzo 1992, sono aggiunte le seguenti
lettere:
    l) imposte o maggiori imposte  e  sopratasse  dovute  in  base  a
dichiarazione  integrativa  in  aumento per quanto riguarda i redditi
dei fabbricati;
    m) imposta straordinaria immobiliare.