IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalita' di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un'imposta straordinaria immobiliare; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare, secondo le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' i termini di versamento; Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede la possibilita' di presentare, dal 1 agosto al 15 dicembre 1992, dichiarazioni integrative in aumento, agli effetti dell'IRPEF e dell'ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati, per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio 1992, con l'applicazione di una sopratassa graduata per ciascuno dei periodi d'imposta; Visto il decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalita' di versamento tramite delega alle aziende di credito, tra l'altro, delle maggiori imposte IRPEF e ILOR e delle relative sopratasse dovute a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e il successivo decreto integrativo del 16 marzo 1992; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici per il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare, nonche' per il versamento delle imposte o maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base alla dichiarazione integrativa, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 333; Considerato che il precitato art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli; Visto il proprio decreto 9 maggio 1991, con il quale e' stata approvata la delega per il versamento, tra l'altro, delle maggiori imposte IRPEF, ILOR e delle relative sopratasse dovute in base alle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408; Considerato che per il versamento delle imposte di cui agli articoli 7 e 8 del richiamato decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici per il versamento delle imposte di cui al comma precedente e di integrare conseguentemente il decreto ministeriale 9 maggio 1991; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, gia' integrato dall'art. 1 del decreto 16 marzo 1992, sono aggiunte le seguenti lettere: l) imposte o maggiori imposte e sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati; m) imposta straordinaria immobiliare.