Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per  gli  effetti  degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
27 luglio 1992;
   Vista  la  domanda  presentata  dalla  As.Pro.Lat.  - Associazione
produttori latte piemontese, con sede a Torino, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine Toma del Piemonte e  la
successiva   domanda  con  la  quale  detta  denominazione  e'  stata
modificata in "Toma Piemontese"  per  un  formaggio  prodotto  in  un
territorio cui la detta denominazine geograficamente si richiama;
   Considerato  che  la  denominazione  "Toma  Piemontese"  e'  stata
tradizionalmente utilizzata per definire il  prodotto  e  che  questo
deve  le  sue  caratteristiche  chimiche,  fisiche  ed organolettiche
all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche
della zona utilizzate per ottenerlo;
                             Ha espresso
il  parere  che  sussistono  le  condizioni  ed   i   requisiti   per
l'accoglimento  della richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine "Toma Piemontese" del formaggio,  le  caratteristiche  del
quale  e  la  zona  di  produzione  sono quelle indicate nell'annesso
schema di disciplinare di produzione.
   Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche  dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione  agricola  -  Div.  VI,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale.
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         Schema di disciplinare di produzione del formaggio
            a denominazione di origine "Toma Piemontese"
                               Art. 1.
   E' riconosciuta la denominazione di origine  del  formaggio  "Toma
Piemontese",  il  cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti
fissati nel presente disciplinare di  produzione  con  riguardo  alle
caratteristiche     organolettiche    e    merceologiche    derivanti
dall'ambiente specifico  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
successivo  art.  4  e  dalle metodologie tradizionali utilizzate per
ottenerlo.