IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato"  (legge
finanziaria 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1989,  con
il  quale  e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte  della
Cassa  depositi  e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui
finalizzati alla esecuzione di vari interventi acquedottistici, fra i
quali il "Progetto esecutivo dell'acquedotto  dei  laghi  (1  lotto)
della comunita' montana Valle Cavallina" di lire 9.180 milioni;
  Vista  la  deliberazione  n.  418174100 del 18 ottobre 1990, con la
quale la Cassa depositi e prestiti ha  assentito  un  mutuo  di  lire
9.180 milioni al sopracitato progetto esecutivo 1 lotto;
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in
materia di finanza pubblica", in  particolare  l'art.  20,  comma  1,
secondo  il  quale  "le  economie verificatesi nella realizzazione di
opere pubbliche finanziate con ricorso a  mutui  con  ammortamento  a
carico  del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legis-
lative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante
al  progetto   originario,   previa   autorizzazione   del   Ministro
competente,  secondo  le  medesime  procedure previste dalla legge di
riferimento";
  Vista la nota n. 12799 del 5 maggio 1992, con la quale  la  regione
Lombardia  ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie
di  appalto  per  lavori  suppletivi  e  di  variante  del  "progetto
esecutivo  dell'acquedotto  dei  laghi  (1  lotto)  della  comunita'
montana Valle Cavallina", finanziato con mutuo della Cassa depositi e
prestiti;
  Vista la perizia febbraio 1992,  redatta  dalla  comunita'  montana
della  Valle  Cavallina  per  i  lavori  suppletivi e di variante del
succitato progetto esecutivo;
  Vista la deliberazione 10 febbraio 1992, n. 33,  con  la  quale  il
consiglio  direttivo  della  citata comunita' montana ha approvato la
suddetta perizia;
  Vista la deliberazione  n.  10089,  con  la  quale  la  commissione
tecnico-amministrativa regionale della regione Lombardia nella seduta
del  21  febbraio 1992 ha espresso parere favorevole all'approvazione
della perizia di che trattasi;
  Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della
perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli  interventi  in
essa   previsti   ai   requisiti   di  ammissibilita'  fissati  dalla
deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412,  la  regione  Lombardia  e'  autorizzata ad
utilizzare le economie derivanti dall'appalto  delle  opere  previste
nel  "progetto  esecutivo  dell'acquedotto dei laghi (1 lotto) della
comunita' montana Valle Cavallina", finanziato con mutuo della  Cassa
depositi  e  prestiti  di  lire 9.180 milioni con delibera 18 ottobre
1990, per  l'esecuzione  dei  lavori  suppletivi  e  di  variante  al
progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.
   Roma, 13 agosto 1992
                                                 Il Ministro: MERLONI