IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1989, con il quale e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui finalizzati alla esecuzione di vari interventi acquedottistici, fra i quali il "Progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1 lotto) della comunita' montana Valle Cavallina" di lire 9.180 milioni; Vista la deliberazione n. 418174100 del 18 ottobre 1990, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 9.180 milioni al sopracitato progetto esecutivo 1 lotto; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legis- lative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Vista la nota n. 12799 del 5 maggio 1992, con la quale la regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per lavori suppletivi e di variante del "progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1 lotto) della comunita' montana Valle Cavallina", finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti; Vista la perizia febbraio 1992, redatta dalla comunita' montana della Valle Cavallina per i lavori suppletivi e di variante del succitato progetto esecutivo; Vista la deliberazione 10 febbraio 1992, n. 33, con la quale il consiglio direttivo della citata comunita' montana ha approvato la suddetta perizia; Vista la deliberazione n. 10089, con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale della regione Lombardia nella seduta del 21 febbraio 1992 ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di che trattasi; Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste nel "progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1 lotto) della comunita' montana Valle Cavallina", finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 9.180 milioni con delibera 18 ottobre 1990, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse. Roma, 13 agosto 1992 Il Ministro: MERLONI