IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento per la maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto- legge, in virtu' del quale le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con onere a carico del bilancio dello Stato, con istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro nei limiti indicati nella tabella A allegata al provvedimento stesso; Visto il comma 4 dello stesso decreto-legge n. 343/1992 il quale prevede che i menzionati mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati al tasso di interesse dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, applicato secondo modalita' determinate con decreto del Ministro del tesoro, e che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. I mutui di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine.