IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale del 31 dicembre 1991 che autorizza
l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1992;
  Considerata l'opportunita' di modificare l'art. 2,  secondo  comma,
del suindicato decreto ministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2,  secondo comma, del decreto ministeriale del 31 dicembre
1991 citato nelle premesse e' modificato come segue:
  "Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facolta'  prevista  nel
precedente  comma,  saranno  escluse  dall'assegnazione  le richieste
effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di  150  o  piu'
punti  base  (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del
prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal  prezzo
piu'  alto,  che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di
quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore  alla  tranche
offerta,  il  prezzo  medio  ponderato  sara'  calcolato prendendo in
considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in
ordine decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche  offerta.
S'intende   per  rendimento  quello  lordo  calcolato  in  regime  di
capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.
   Roma, 7 settembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio 369