IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 che autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1992; Considerata l'opportunita' di modificare l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. L'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 citato nelle premesse e' modificato come segue: "Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facolta' prevista nel precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o piu' punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo piu' alto, che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sara' calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile. Roma, 7 settembre 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992 Registro n. 32 Tesoro, foglio 369