IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario  degli
ospedali riuniti di Bergamo in data 2 ottobre 1991 intesa ad ottenere
l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di  trapianto
combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso gli
ospedali riuniti di Bergamo;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in data 26 marzo 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli ospedali riuniti  di  Bergamo  sono  autorizzati  al  trapianto
combinato  di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato
in Italia o importato gratuitamente dall'estero.