IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo in data 2 ottobre 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di Bergamo; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 26 marzo 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 26 maggio 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.