IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste le leggi 10 giugno 1985, n. 284 e 27 novembre 1991,  n.  380,
recanti  norme  sui programmi di ricerca scientifica e tecnologica in
Antartide;
  Visto  il  programma  quinquennale   di   ricerca   scientifica   e
tecnologica   per   gli   anni   1992-1996,  trasmesso  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  con  nota
prot. n. 283/8.3.4 del 18 giugno 1992;
  Visti   i   pareri  favorevoli  espressi  dal  comitato  consultivo
interministeriale per l'Antartide nella riunione del 5 giugno 1992  e
dal  Consiglio  nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia nella
riunione del 17 giugno 1992;
  Udita la relazione del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                               Approva
il  programma  quinquennale  di  ricerca scientifica e tecnologica in
Antartide  da  svolgersi  nel  periodo  1992-1996,  per  un   importo
complessivo non superiore a 380 miliardi di lire nel quinquennio.
  Per gli anni 1991, 1992 e 1993 il costo totale delle attivita', ivi
comprese  quelle  effettuate  nella  spedizione 1991-1992, non dovra'
superare le autorizzazioni di spesa previste dall'art.  6,  punto  1,
della  legge  n.  180/1991,  pari  complessivamente a 165 miliardi di
lire.
  In sede di presentazione al CIPE del programma di ricerche  per  il
successivo  quinquennio, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e   tecnologica   proporra'   le   eventuali   opportune
rimodulazioni della spesa per gli anni 1995 e 1996.
  Con  i  programmi esecutivi annuali, da definire ai sensi dell'art.
2, punto 3, della legge n. 284/1985 e dell'art.  2,  punto  2,  della
legge n. 380/1991, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca
ed  i  relativi  costi e tempi di esecuzione, nonche' l'articolazione
delle  spese  relative  alle  attivita'  di  ricerca  da   effetuarsi
nell'ambito  di  collaborazioni internazionali, in applicazione della
quota di riserva prevista  dall'art.  2,  punto  4,  della  legge  n.
380/1991, pari ad almeno 78 miliardi di lire nel periodo 1992-1996.
  Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica curera' il coordinamento delle attivita' da svolgersi  in
Antartide  con quelle di altri programmi ed iniziative pubbliche, con
particolare riguardo al trasferimento ed all'utilizzazione sul  piano
applicativo  delle  conoscenze acquisite nel settore delle tecnologie
avanzate, riferendone nella relazione annuale di cui all'art. 2 della
legge n. 284/1985.
  Nell'ambito della suddetta relazione il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  informera'  dettagliatamente
circa la determinazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione
conclusasi  nel  primo semestre di ciascun anno e delle previsioni di
spesa per quella da intraprendere nell'anno stesso.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO