IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le leggi 10 giugno 1985, n. 284 e 27 novembre 1991, n. 380, recanti norme sui programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide; Visto il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1992-1996, trasmesso dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 283/8.3.4 del 18 giugno 1992; Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato consultivo interministeriale per l'Antartide nella riunione del 5 giugno 1992 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 17 giugno 1992; Udita la relazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Approva il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide da svolgersi nel periodo 1992-1996, per un importo complessivo non superiore a 380 miliardi di lire nel quinquennio. Per gli anni 1991, 1992 e 1993 il costo totale delle attivita', ivi comprese quelle effettuate nella spedizione 1991-1992, non dovra' superare le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 6, punto 1, della legge n. 180/1991, pari complessivamente a 165 miliardi di lire. In sede di presentazione al CIPE del programma di ricerche per il successivo quinquennio, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica proporra' le eventuali opportune rimodulazioni della spesa per gli anni 1995 e 1996. Con i programmi esecutivi annuali, da definire ai sensi dell'art. 2, punto 3, della legge n. 284/1985 e dell'art. 2, punto 2, della legge n. 380/1991, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed i relativi costi e tempi di esecuzione, nonche' l'articolazione delle spese relative alle attivita' di ricerca da effetuarsi nell'ambito di collaborazioni internazionali, in applicazione della quota di riserva prevista dall'art. 2, punto 4, della legge n. 380/1991, pari ad almeno 78 miliardi di lire nel periodo 1992-1996. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica curera' il coordinamento delle attivita' da svolgersi in Antartide con quelle di altri programmi ed iniziative pubbliche, con particolare riguardo al trasferimento ed all'utilizzazione sul piano applicativo delle conoscenze acquisite nel settore delle tecnologie avanzate, riferendone nella relazione annuale di cui all'art. 2 della legge n. 284/1985. Nell'ambito della suddetta relazione il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica informera' dettagliatamente circa la determinazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione conclusasi nel primo semestre di ciascun anno e delle previsioni di spesa per quella da intraprendere nell'anno stesso. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO