IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi    ai    compiti   del   CIPE   e   degli   altri   Comitati
interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare  la
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052   in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei  Fondi
strutturali, al rafforzamento della loro efficacia  e  all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253 in data  19  dicembre  1988,  relativo  al  coordinamento  degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visti  i  regolamenti  CEE  del  Consiglio  delle Comunita' europee
numeri  4254,  4255  e  4256  in  data  19  dicembre  1988,  relativi
rispettivamente al FESR al FSE ed al FEOGA - Sezione orientamento;
  Vista  la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
91/C 73/14 concernente  una  iniziativa  comunitaria  in  materia  di
sviluppo rurale (LEADER);
  Viste  le  decisioni  in data 6 dicembre 1991 e 5 marzo 1992 con le
quali la Commissione delle Comunita' europee ha  concesso  contributi
per   il   finanziamento   di   una   sovvenzione   globale  relativa
all'iniziativa comunitaria LEADER nelle regioni italiane  interessate
agli obiettivi 1 e 5b;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Comunita' europea in tale contesto, ammontanti  circa  a  lire  108,4
miliardi, a valere sui tre Fondi strutturali FESR, FEOGA e FSE per il
periodo  1992-1993,  occorre  provvedere  ad assicurare le necessarie
risorse nazionali pubbliche;
  Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/1987,  possono essere finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  dell'iniziativa  comunitaria  Leader
richiamata   in   premessa,   riguardano:   la    valorizzazione    e
commercializzazione  dei  prodotti agricoli, il supporto tecnico allo
sviluppo rurale,  il  turismo  rurale,  la  formazione  professionale
servizi  alle  piccole e medie imprese ed altre misure previste dalle
decisioni comunitarie richiamate in premessa.
  2.  Le  relative  risorse  finanziarie  nazionali  pubbliche   sono
riportate  nella  tabella  allegata  che forma parte integrante della
presente delibera. Il finanziamento della quota  nazionale  pubblica,
pari a 85,7 miliardi di lire, e' assicurato con le disponibilita' del
Fondo  di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183.
  La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione  verra'  erogata
secondo  le  modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,  sulla  base  di  motivate
richieste   inoltrate   al   Fondo  stesso  da  parte  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  Lo stato di avanzamento delle  azioni  viene  valutato  sulla  base
delle  informazioni  contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione,
da parte del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  anche  su
supporto  informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato.
  Il Fondo di rotazione, in  relazione  alle  risorse  trasferite  in
favore  dei  soggetti  interessati,  effettua  i necessari controlli,
avvalendosi delle strutture della Ragioneria  generale  dello  Stato,
anche in collaborazione con le amministrazioni centrali interessate.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO