IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee numeri 4254, 4255 e 4256 in data 19 dicembre 1988, relativi rispettivamente al FESR al FSE ed al FEOGA - Sezione orientamento; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 91/C 73/14 concernente una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER); Viste le decisioni in data 6 dicembre 1991 e 5 marzo 1992 con le quali la Commissione delle Comunita' europee ha concesso contributi per il finanziamento di una sovvenzione globale relativa all'iniziativa comunitaria LEADER nelle regioni italiane interessate agli obiettivi 1 e 5b; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea in tale contesto, ammontanti circa a lire 108,4 miliardi, a valere sui tre Fondi strutturali FESR, FEOGA e FSE per il periodo 1992-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Leader richiamata in premessa, riguardano: la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il supporto tecnico allo sviluppo rurale, il turismo rurale, la formazione professionale servizi alle piccole e medie imprese ed altre misure previste dalle decisioni comunitarie richiamate in premessa. 2. Le relative risorse finanziarie nazionali pubbliche sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 85,7 miliardi di lire, e' assicurato con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo stesso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore dei soggetti interessati, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali interessate. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO