Nella proposta di modifica di cui al comunicato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra indicata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 18, prima colonna, all'art. 3, primo rigo, dove e' scritto: "La zona di produzione del vino 'Lambrusco di Salamino di S. Croce' ..", si legga: "La zona di produzione del vino DOC 'Lambrusco Salamino di S. Croce' .."; al comma 2, ottavo rigo, del medesimo art. 3, dove e' scritto: " .. Piega vero ovest toccando C.S. Maria ..", si legga: " .. Piega verso ovest toccando C.S. Maria .."; alla pag. 19, prima colonna, all'art. 4, comma 4, dove e' scritto: "La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino 'Lambrusco Salamino di S. Croce' ..", si legga: "La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC 'Lambrusco Salamino di S. Croce' .."; alla stessa pagina, ma alla seconda colonna, all'art. 6, comma 1, quinto rigo, dove e' scritto: "spuma: vivace, evanescente, acquisita attraverso ..", si legga: "spuma: vivace o frizzante, evanescente, acquisita attraverso .."; al nono rigo del medesimo comma, dove e' scritto: "sapore: secco o asciutto, amabile o dolce, nettamente vinoso, ..", si legga: "sapore: secco o asciutto, abboccato, amabile dolce, nettamente vinoso, ..".