Nella  proposta  di  modifica  di  cui  al  comunicato  citato  in
epigrafe,  sono  apportate  le  seguenti rettifiche in corrispondenza
delle sottoindicate pagine della sopra indicata Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 18, prima colonna, all'art.  3,  primo  rigo,  dove  e'
scritto: "La zona di produzione del vino 'Lambrusco di Salamino di S.
Croce'  ..", si legga: "La zona di produzione del vino DOC 'Lambrusco
Salamino di S. Croce' .."; al comma 2, ottavo rigo, del medesimo art.
3, dove e' scritto: " .. Piega vero ovest toccando C.S.   Maria  ..",
si legga: " .. Piega verso ovest toccando C.S. Maria ..";
   alla pag. 19, prima colonna, all'art. 4, comma 4, dove e' scritto:
"La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino 'Lambrusco
Salamino  di S. Croce' ..", si legga: "La resa massima di uva ammessa
per la produzione del vino DOC 'Lambrusco Salamino di S. Croce'  ..";
alla  stessa  pagina,  ma  alla seconda colonna, all'art. 6, comma 1,
quinto rigo, dove e' scritto: "spuma: vivace, evanescente,  acquisita
attraverso  ..",  si  legga: "spuma: vivace o frizzante, evanescente,
acquisita attraverso .."; al nono rigo del medesimo  comma,  dove  e'
scritto:  "sapore:  secco  o  asciutto,  amabile  o dolce, nettamente
vinoso, ..", si legga: "sapore:  secco o asciutto, abboccato, amabile
dolce, nettamente vinoso, ..".