IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioini di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della designazione della denominazione di origine sopra citata e del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1991; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 12 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: La denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, ed il relativo disciplinare di produzione, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, sono sostituiti con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli bolognesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.