IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioini di origine  dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli
medioevali"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985,
con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione  dei
vini in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  della  designazione  della  denominazione  di origine sopra
citata e del relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni   di   origine  dei  vini,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1991;
  Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze  tecniche  della
zona  nonche'  alla  situazione  tradizionale dei vini in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 12 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  La denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi -
Monte San Pietro - Castelli medioevali", riconosciuta con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1975,   ed   il   relativo
disciplinare  di  produzione,  modificato  con decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, sono sostituiti  con  il  seguente
testo:
           Disciplinare di produzione della denominazione
          di origine controllata dei vini "Colli bolognesi"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  bolognesi"  e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.