IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Castel San Lorenzo", corredata dal parere  del  Consiglio  regionale
dell'agricoltura per la Campania;
  Visti,  il  parere  favorevole del Comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare  di  produzione  dei vini "Castel San Lorenzo" formulata
dal comitato stesso e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6
giugno 1991 n. 131;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
   Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Castel San
Lorenzo"  ed  e'  approvato,  nel testo annesso, vistato dai Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.