Si riporta qui di seguito il testo  del  disciplinare  riguardante
condizioni   e   modalita'   di  acquisto,  da  parte  dell'A.I.M.A.,
dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle  patate
di produzione nazionale, approvato dal consiglio di amministrazione.
                               Art. 1.
   I  distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1
marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente
normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del  1  febbraio
1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel
periodo  1  novembre 1990-31 ottobre 1991, dalla distillazione della
frutta e delle patate  di  produzione  nazionale,  devono  presentare
offerta  di  vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite
dalla presente deliberazione.