Si riporta qui di seguito il testo del disciplinare riguardante condizioni e modalita' di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale, approvato dal consiglio di amministrazione. Art. 1. I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1 marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel periodo 1 novembre 1990-31 ottobre 1991, dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.