IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806;
  Visto  il  regolamento  dei  concorsi  pronostici   a   svolgimento
periodico  (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il  controllo  del
Comitato   olimpico  nazionale  italiano  (C.O.N.I.),  approvato  con
decreto ministeriale del 23 marzo  1963  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  178  del  5  luglio  1963)  e  modificato  con decreti
ministeriali del 23 dicembre 1965 (Gazzetta Ufficiale n.  52  del  28
febbraio  1966), del 15 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 189  del  27
luglio  1971),  del  5  luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 14
luglio 1975), del 29 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale  n.  208  del  6
agosto  1975),  del  27 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13
agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 352 del  28
dicembre  1977),  del  15 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 20
marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n.  337  del  10
dicembre  1980), del 31 agosto 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31
agosto 1981), del 24 giugno 1982 (Gazzetta Ufficiale n.  189  del  12
luglio  1982), del 7 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 7 marzo
1983), del 10 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 131  del  14  maggio
1983),  del  30  giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio
1984), del 15 giugno 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 142  del  18  giugno
1985),  del 19 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre
1985), del 16  dicembre  1985  (Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  27
dicembre  1985),  del 9 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1986), del 13 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n.  140  del  19
giugno  1986),  del  9 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16
ottobre 1987), del 27 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n.  231  del
1   ottobre  1988), del 14 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 1990) e del 28 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 1991);
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;
                              Decreta:
  Il regolamento dei  concorsi  pronostici  a  svolgimento  periodico
(Totocalcio)   connessi   con  le  partite  di  calcio  o  con  altre
manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.), e' modificato come segue:
  Art. 10 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Un  Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica
i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate
vincenti con quota unitaria superiore a L. 3.000.000.
  Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti  con  quota  unitaria
inferiore  a  L. 3.000.000, relative alla ricevitoria dove sono state
effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale
in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che  non  abbia
la  possibilita'  di  consultare  il  Bollettino  ufficiale oppure il
Bollettino ufficiale di ricevitoria e' tenuto a  far  pervenire  alla
competente  sede  di  zona  il  tagliando  figlia  entro  il  termine
stabilito per i reclami".
  Art. 13 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  "I premi di quota unitaria non superiori a L. 3.000.000 sono pagati
a  favore  e  a  spese  del'esibitore  del  tagliando  figlia, con le
modalita' stabilite dall'ente gestore  e  pubblicate  nel  Bollettino
ufficiale.
  I  premi  di  quota unitaria superiore a L. 3.000.000 sono pagati a
favore ed a spese del vincitore il cui  nome,  cognome  ed  indirizzo
risultino  chiaramente  indicati  nell'apposito  spazio a tergo della
scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime  o  con
nomi  di  fantasia,  il  vincitore  e'  tenuto  a comunicare all'ente
gestore il nominativo a favore del quale deve  essere  effettuato  il
pagamento".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 settembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA