IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
l'art. 2, comma 29, del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17,
nonche' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5  marzo  1986,  n.  57,
convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;
  Visti  gli  articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  l'art.  79,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384;
  Considerata   l'esigenza  di  stabilire  i  criteri  selettivi  che
dovranno essere seguiti nel  1993  dagli  uffici  distrettuali  delle
imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli
uffici  doganali  e  dagli  uffici  del  registro, per i programmi di
controllo delle dichiarazioni di imposta e per  l'individuazione  dei
soggetti  che  ne  hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto
della loro capacita' operativa;
  Considerata la necessita' di esaurire in tempi  rapidi  l'attivita'
di  controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame
delle dichiarazioni  integrative  presentate  a  norma  del  capo  I,
articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Rilevata  l'opportunita'  di  riservare  una  quota della capacita'
operativa della Guardia  di  finanza  per  la  raccolta  di  elementi
informativi   sulle  attivita'  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo,
prodromica allo svolgimento dell'azione di accertamento, nonche'  per
l'esecuzione    di   verifiche   centralmente   pianificate,   ovvero
individuate in sede locale, nell'ambito della  cooperazione  con  gli
uffici  finanziari  ai  sensi  degli  articoli  63  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600;
  Ritenuto  che la maggiore produttivita' dell'azione accertatrice e'
legata, da  una  parte,  al  controllo  nei  confronti  dei  soggetti
individuati  sulla  base  dei  criteri  selettivi  stabiliti  con  il
presente decreto, e, dall'altra, ad  una  piu'  razionale  e  diffusa
utilizzazione  degli  strumenti  automatici  disponibili  nonche' dei
nuovi poteri d'indagine previsti dalla legge  30  dicembre  1991,  n.
413;
  Ritenuta  la  necessita'  di  incrementare  il numero dei controlli
esterni mediante rilevazioni, accessi, ispezioni e verifiche;
  Ritenuta la necessita' di integrare e modificare il  programma  dei
controlli della Guardia di finanza per il 1992, ai fini di avviare un
piano straordinario di accertamenti diretti al recupero dell'evasione
fiscale connessa a quella contributiva;
  Viste  le  proposte  del  comitato  di  coordinamento  del Servizio
centrale degli ispettori tributari in data 20 luglio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli uffici distrettuali  delle  imposte  dirette  e  gli  uffici
dell'imposta  sul  valore aggiunto procederanno, in base alla propria
capacita' operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla
individuazione dei  soggetti  obbligati  che  ne  abbiano  omesso  la
presentazione,  selezionando  le  posizioni  da controllare secondo i
criteri stabiliti nei successivi capi II, III e VII.
  2.  Gli  uffici  finanziari  interessati   all'applicazione   delle
disposizioni  agevolative  di  cui  agli articoli 32 e seguenti della
legge 30 dicembre 1991, n.  413,  procederanno  inoltre,  sulla  base
della  quota  della  propria capacita' operativa a cio' destinata, al
controllo  delle   dichiarazioni   integrative   sulla   base   delle
elaborazioni  e  segnalazioni effettuate dall'anagrafe tributaria. La
suddetta  quota  di  capacita'  operativa  verra'   stabilita   dalla
circolare  e  dalle  istruzioni  di  attuazione  del presente decreto
unitamente alle modalita' dei controlli e degli adempimenti connessi.
  3. La Guardia di finanza si atterra', nella  propria  attivita'  di
verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.