IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1987, relativo alle disposizioni generali concernenti tutte le scuole di specializzazione; Vista la nota 1987 del 29 agosto 1990 con la quale e' stata richiesta la variazione alle modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione degli studenti in possesso di titolo di studio accademico estero; Vista la nota ministeriale n. 3805 del 20 dicembre 1990; Vista la nota ministeriale n. 1216 del 12 aprile 1991 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla proposta suindicata; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 febbraio 1991; Delibera: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 83 (ex 112), relativo alla normativa generale comune per tutte le scuole di specializzazione, viene abolito il quarto comma che recita: "limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso", e viene sostituito da un nuovo comma che recita: "I cittadini stranieri possono essere ammessi alla scuola di specializzazione qualora si trovino in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti autorita' accademiche italiane, in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione a dette scuole, a quello richiesto dallo statuto della scuola". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 26 settembre 1991 Il rettore: CASULA