IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo  1988,  n.  152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco  dei  principi  attivi
ammessi  nella  preparazione  degli  integratori medicati per mangimi
destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le rela-
tive dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del  trattamento,  le
condizioni  di  impiego,  nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo
trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle
carni e negli altri prodotti di origine animale;
  Considerato che puo' essere  esteso  l'impiego  della  Amminosidina
solfato  per  volatili  (escluse le ovaiole) anche per il trattamento
della arizonosi e stafilococcosi modificando il tempo di sospensione;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art.  9
della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo
1968, n. 399;
  Visto l'art. 6, sub c), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco  di  principi
attivi  ammessi  nella  preparazione  degli  integratori medicati per
mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli  animali  e'
modificato conformemente all'allegato al presente decreto.