IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le rela- tive dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Considerato che puo' essere esteso l'impiego della Amminosidina solfato per volatili (escluse le ovaiole) anche per il trattamento della arizonosi e stafilococcosi modificando il tempo di sospensione; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399; Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.