IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1991
concernente  modificazioni alla tabella XV dell'ordinamento didattico
universitario,  corso  di  laurea  in  scienze  dell'educazione   (ex
pedagogia);
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di magistero, riunione del 28 maggio 1991;
  Visto il parere favorevole espresso dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione  rispettivamente nelle riunioni del 17
gennaio 1991 e del 20 giugno 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 7 maggio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  45,  relativo  all'elenco  delle  lauree conferite dalla
facolta' di magistero, la dicitura "in pedagogia;"  viene  sostituita
da "in scienze dell'educazione;".