Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 06528 del 29 luglio  1992,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  alla
societa'  "Sorgente Verna" S.r.l. e' stata rinnovata l'autorizzazione
a confezionare e  vendere,  per  uso  di  bevanda,  l'acqua  minerale
denominata "Verna" in contenitori di PET.
   Per il confezionamento di tale acqua minierale e' consentito l'uso
del  PET  "Lighter",  "Melinar B 90" e "Vivypak" di cui alla delibera
della giunta regionale Toscana n. 3359 del 17  aprile  1989,  nonche'
del materiale PET "Lighter" prodotto dalla societa' Europa 92 S.r.l.
   La   "Sorgente  Verna"  S.r.l.  e'  inoltre  stata  autorizzata  a
confezionare  e  vendere  l'acqua  minerale  "Verna"   in   bottiglie
prodotte, partendo da materiale PET "Lighter" prodotto dalla societa'
Europa  92 S.r.l. - Civitella del Tronto (Teramo), contrassegnate col
marchio EU 1-48 posto nel sottobaga del collo della bottiglia.
   Sono confermate le prescrizioni di cui ai punti 2),  3),  4),  5),
6),  7),  8),  10),  11) e 13), della delibera della giunta regionale
Toscana n. 3359 del 17 aprile 1989 esecutiva ai sensi  di  legge,  le
prescrizioni  di  cui  ai  punti 10) e 11) della sopracitata delibera
sono confermate apportando la seguente  modifica:  i  certificati  di
analisi   dovranno   essere   presentati  all'incirca  semestralmente
anziche' quadrimestralmente, a partire dalla data di  notifica  della
delibera  della  giunta regionale Toscana n. 06528 del 29 luglio 1992
esecutiva ai sensi di legge.
   L'autorizzazione di cui al  punto  1)  della  deliberazione  della
giunta  regionale  Toscana  n. 06528 del 29 luglio 1992, esecutiva ai
sensi di legge e' stata concessa in via definitiva  a  partire  dalla
data di notifica della suddetta delibera.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 06848 del  10  agosto  1992,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  la
"Sorgente  Fontepatri"  S.a.s., con sede e stabilimento di produzione
in comune di Lastra a Signa,  via  Livornese  n.  411,  provincia  di
Firenze, codice fiscale n. 00394450480, e' autorizzata a confezionare
e  vendere,  per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata
"Sorgente Fontepatri" in contenitori di PET della capacita'  di  200,
150,  100  e  50  cl,  nei  tipi  con  e  senza aggiunta di anidridre
carbonica.
   Per il confezionamento di  tale  acqua  e'  consentito  l'uso  del
materiale PET (polietilentereftalato):
    "Lighter"  prodotto  dalla  Inca  International  S.p.a., Pisticci
Scalo (Matera);
    "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries  (ICI)
Italia S.p.a., Milano.
   La stessa societa' e' autorizzata a confezionare e vendere per uso
di  bevanda  l'acqua minerale naturale "Sorgente Fontepatri" nei tipi
con e senza aggiunta di anidride carbonica in:
     a) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma,  e  dalla
Fanini  Fain  S.r.l.,  Ascoli  Piceno,  partendo  dal  materiale  PET
"Lighter" di cui al precedente punto 2); quelle prodotte dalla  Nuova
Sirma  S.p.a.  sono  contrassegnate  riportando il marchio da 1N a 8N
nella parte  inferiore  del  corpo  bottiglia  e  sul  filetto  della
preforma; quelle prodotte dalla Fanini Fain S.r.l. recano nella parte
inferiore/lateriale  il  marchio "E" insieme al numero che identifica
su quale linea e' stata prodotta la bottiglia;
     b)  bottiglie  prodotte  dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma, che le
contrassegna riportando il marchio 1i e 8i nella parte inferiore  del
corpo  bottiglia  e sul filetto della preforma partendo dal materiale
PET "Melinar B 90" di cui al precedente punto 2);
     c) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a.,  Parma,  che  le
contrassegna  riportando  il marchio da 1M a 8M sulla parte inferiore
del corpo  bottiglia  e  sul  filetto  della  preforma  partendo  dal
materiale  PET  "Vivypak"  di  cui  al  precedente  punto  2); quelle
prodotte dalla Fanini Fain recano nella parte  inferiore/laterale  il
marchio  "M" insieme al numero che identifica su quale linea e' stata
prodotta la bottiglia.
   I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite e  dovranno
essere   contrassegnati   con  etichette  e  stampati  conformi  alle
prescrizioni contenute nell'art. 11 del decreto  legislativo  del  25
gennaio 1992.
   L'autorizzazione  di  cui  alla  delibera  della  giunta regionale
Toscana n. 06848 del 10 agosto 1992 e' stata concessa  alla  societa'
richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di
notifica     della    sopracitata    delibera,    ed    il    rinnovo
dell'autorizzazione stessa e' subordinato  all'esito  favorevole  dei
controlli di laboratorio di seguito specificati.
   La Societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla
data  di  inizio  del  confezionamento  e  della  commercializzazione
dell'acqua  minerale  Sorgente  Fontepatri  in  contenitori  di   PET
"Lighter",  "Melinar B 90", "Vivypak" e successivamente con frequenza
all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per  la
determinazione di:
     a)  migrazione  globale e migrazione dei coloranti su numero uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua
distillata  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi;  tali
certificati  dovranno  contenere  il  giudizio  sulla conformita' dei
campioni esaminati alle norme vigenti;
      b) migrazione dei coloranti  nell'acqua  minerale  e  controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal   contenitore,   in  particolare  di  glicole  etilenico  libero,
dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per  via  gascromatografica
su  numero  uno  contenitori  per ciascuna capacita', tenuto pieno di
acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi  centigradi;  per  i
contenitori  di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione
dell'acido tereftalico anziche'  quella  del  dimetiltereftalato;tali
campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta
ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.
   Tali  rilevamenti  analitici  saranno  fatti  eseguire, a cura del
richiedente al quale fara' carico l'onere finanziario  relativo,  dai
laboratori  degli  istituti  universitari della Toscana o dei servizi
multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie  locali  toscane  e
degli  altri  laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni
dovranno  essere   prelevati   all'incirca   quadrimestralmente   dal
personale  dell'unita'  sanitaria  locale  competente per territorio,
eventualmtente con la collaborazione del  personale  del  laboratorio
incaricato  delle  analisi, secondo le disposizioni di legge vigente;
il personale dell'unita' sanitaria locale che  redige  i  verbali  di
prelevamento  dei  campioni  e'  incaricato  di verbalizzare anche le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita'
dei contenitori autorizzati, ai  materiali  di  PET  autorizzati,  ai
contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica.
   La  societa'  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare  alla  giunta
regionale e per essa al Dipartimento ambiente  -  Servizio  ambiente,
della  regione  Toscana,  la  data  dell'inizio del confezionamento e
della commercializzazione dell'acqua minerale  "Sorgente  Fontepatri"
nei  contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak", nonche'
a trasmettere immediatamente una  copia  dei  verbali  concernenti  i
prelevamenti  dei  campioni  suddetti  e successivamente, nei termini
stabiliti, i certificati delle  analisi  precedetemente  specificati;
tale  confezionamento  sara' effettuato nei locali dello stabilimento
esistente in  Lastra  a  Signa,  Firenze,  gia'  autorizzato  per  la
produzione  e  la  vendita,  per  uso di bevanda, dell'acqua minerale
"Sorgente Fontepatri" nei contenitori di vetro.
   L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta  regionale
Toscana  n. 06848 del 10 agosto 1992 potra' essere revocata o sospesa
qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute,
nonche' quando dagli accertamenti analitici sopracitati o  da  quelli
effettuati dalla autorita' sanitaria competente nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse
risultare la non conformita' dei recipienti di PET  autorizzate  alle
disposizioni vigenti in materia, nonche' quando non siano ottemperate
eventuali  future  prescrizioni  impartite  dal  S.I.P.T. dell'unita'
sanitaria locale n. 10/F prima subarea  Fiorentina,  o  disposti  dal
componente  la  giunta  regionale  incaricato di seguire le questioni
attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.
   Si comunica che con deliberazione della giunta  regionale  Toscana
n.   6849   del   10   agosto  1992  esecutiva  ai  sensi  di  legge,
l'autorizzazione sanitaria vendita, per  uso  di  bevanda  dell'acqua
minerale  denominata  "Sorgente  Degli  Ontani" e' stata trasferita e
intestata alla societa' O.R.I. S.r.l.,  con  sede  in  Grosseto,  via
Derna n. 7.