IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Considerato  che  il  consiglio  comunale  di  Bisegna  (L'Aquila),
rinnovatosi nelle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, non
ha provveduto, nei termini di legge, all'elezione del sindaco e della
giunta municipale, negligendo cosi' un preciso adempimento prescritto
dalla legge,  di  carattere  essenziale  ai  fini  del  funzionamento
dell'amministrazione;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge
8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il decreto del prefetto  di  L'Aquila  n.  3839/Gab.  del  27
agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato e' stato sospeso;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  la  cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila) e' sciolto.