IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), ed in particolare il primo comma, numeri 2), 3) e 4), concernenti l'attivita' di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici nonche' il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e successive integrazioni, che prevede progetti per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi ed il recupero della produttivita'; Visti gli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prevedono assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, o conferimento di incarico di consulenza professionale, nonche', limitatamente ai progetti sperimentali, l'eventuale modifica delle procedure operative, anche in deroga alle norme vigenti; Vista la relazione del prefetto di Roma sulla situazione dell'amministrazione dello Stato in Roma e provincia; Considerato che risulta urgente e necessario intervenire per risolvere i segnalati problemi in un contesto di integrazione dei rapporti delle diverse amministrazioni periferiche dello Stato in relazione all'interesse dei cittadini utenti nella particolare problematica dell'area metropolitana di Roma; Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 13 della legge sopracitata che al comma 1, lettera a), prevede conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo; Vista la legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in materia di lotta alla criminalita' e buon andamento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge del 26 marzo 1992, n. 244; Decreta: Art. 1. In via sperimentale per un periodo di dodici mesi, rinnovabili, il prefetto di Roma, quale organo del Governo nella provincia, per l'attuazione dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e degli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede a: individuare le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa, verificando la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato in provincia di Roma; formulare proposte anche per quanto attiene alla modifica delle procedure operative eventualmente in deroga alle norme vigenti; promuovere ed attuare concreti progetti anche integrati fra le di- verse amministrazioni periferiche dello Stato e, ove necessario, anche degli enti locali, in materia di semplificazione delle proce- dure, anche in deroga alle norme vigenti, di organizzazione e di miglioramento dei servizi, ivi compresi i progetti di cui agli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'uopo utilizzando le risorse necessarie appositamente destinate; verificare i risultati delle iniziative suddette, anche in corso di svolgimento, riferendone periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per l'attuazione del presente decreto il prefetto si avvale di un comitato metropolitano composto dai dirigenti responsabili degli uffici periferici dello Stato nella provincia, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale ed integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica. Possono essere chiamati a far parte del comitato rappresentanti degli enti locali e di organismi interessati alla elaborazione ed attuazione progetti. Roma, 10 giugno 1992 Il Presidente: ANDREOTTI