IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il decreto-legge 11  settembre  1992,  n.  374  "Disposizioni
urgenti  concernenti  l'incremento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria ed  il  trattamento  di  persone  detenute  affette  da
infezione da HIV";
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  3 e 4 di detto decreto che
dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di
sospensione  della  pena  nei  confronti  delle  persone  affette  da
infezione  da  HIV,  allorche'  le  stesse  si  trovino  in una delle
situazioni di incompatibilita' con lo stato  di  detenzione  definite
con  decreto  emanato  dai  Ministri  della  sanita'  e  di  grazia e
giustizia;
  Ritenuto di determinare, in attuazione di detta  previsione,  sulla
base  di  parametri  clinici  e biologici oggettivi, le situazioni di
incompatibilita' di cui trattasi;
  Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta  contro
l'AIDS nelle sedute del 28 luglio e del 15 settembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La condizione di incompatibilita' con lo stato di detenzione per le
persone  con infezione da HIV sussiste quando le stesse siano affette
da AIDS conclamata, segnalata in base alle disposizioni di  cui  alla
circolare  del  Ministero  della  sanita'  13  febbraio  1987,  n. 5,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  48  del  27  febbraio  1987,
ovvero presentino, anche in assenza di identificazione e segnalazione
ai   sensi   delle  predette  disposizioni,  un  deficit  immunitario
esplicitato da un numero di  linfociti  T/CD4+  pari  o  inferiore  a
100/mmc   come  valore  ottenuto  in  almeno  due  esami  consecutivi
effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.