IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con   regio   decreto   8   febbraio   1925,   n.   230,   modificato
successivamente;
  Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n.  1592  ed  in  particolare
l'art. 17;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vedute le deliberazioni del senato accademico e  del  consiglio  di
amministrazione  della  Universita' nelle riunioni del 26 giugno 1992
con le  quali  viene  approvata  la  proposta  di  istituzioni  della
facolta' di scienze ambientali con il corso di laurea quinquennale in
scienze ambientali;
                              Decreta:
  Lo   statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925,  n.  230,  e  successive
modificazioni, viene cosi' modificato:
                           Articolo unico
  Presso l'Universita' degli studi di Urbino e' istituita la facolta'
di  scienze ambientali con il corso di laurea quinquennale in scienze
ambientali.
  Il corso di studi e' suddiviso in un biennio propedeutico ed in  un
triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino.
  Con  successivo  provvedimento verra' stabilito l'ordinamento degli
studi della nuova facolta'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 5 agosto 1992
                                                       Il rettore: BO