IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590; Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione della Universita' nelle riunioni del 26 giugno 1992 con le quali viene approvata la proposta di istituzioni della facolta' di scienze ambientali con il corso di laurea quinquennale in scienze ambientali; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene cosi' modificato: Articolo unico Presso l'Universita' degli studi di Urbino e' istituita la facolta' di scienze ambientali con il corso di laurea quinquennale in scienze ambientali. Il corso di studi e' suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino. Con successivo provvedimento verra' stabilito l'ordinamento degli studi della nuova facolta'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 5 agosto 1992 Il rettore: BO