IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della repubblica 24 novembre
1970,  n.  973  e  le   successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale  e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990,  con  il  quale  la
Zurich  International  Italia  S.p.a.,  con  sede in Milano, e' stata
autorizzata ad esercitare l'attivita'  assicurativa  in  alcuni  rami
danni;
  Vista  l'istanza  in  data  11  giugno 1991, con la quale la Zurich
International Italia S.p.a., ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad
estendere  l'attivita'  assicurativa  alla  riassicurazione attiva in
alcuni rami danni;
  Vista la lettera n. 200931 in data 22 luglio  1992,  con  la  quale
l'ISVAP  ha  comunicato  il  proprio  parere favorevole sulla domanda
presentata dalla predetta impresa;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta  del 28 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla
concessione dell'autorizzazione richiesta;
                              Decreta:
  La  Zurich  International  Italia  S.p.a.,  con  sede in Milano, e'
autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa alla
riassicurazione  attiva  nei  rami:  infortuni;  malattia;  corpi  di
veicoli  terrestri;  corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni
(esclusi i rischi  bestiame,  films  e  grandine);  r.c.  autoveicoli
terrestri;   r.c.   veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali;  r.c.
generale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO