IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 con il quale e' stata riconosciuta la D.O.C. del vino "Trebbiano d'Abruzzo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Sentite le rappresentanze locali delle categorie vitivinicole interessate in merito all'opportunita' di integrare il disciplinare di produzione del vino in questione ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 164/1992 concernente la possibilita' di indicazione delle sottozone; Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Articolo unico Il disciplinare di produzione della D.O.C. "Trebbiano d'Abruzzo" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.