IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE FINANZE E DELLA SANITA' Visti gli articoli 22 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1969, art. 1, con il quale e' stabilito che i mosti ed i vini alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, nonche' le fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici debbono contenere grammi 10 di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto; Ritenuto necessario armonizzare la pratica della denaturazione col cloruro di litio dei prodotti vinosi anzidetti con quella relativa al vino destinato alle differenti distillazioni disposte dalla CEE; Decreta: Articolo unico L'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1969 e' modificato come segue: "I mosti ed i vini alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, nonche' le fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici debbono contenere da 5 a 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto". Roma, 6 maggio 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro della sanita' DE LORENZO