IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'art. 15, comma 1, istituisce gruppi di lavoro interistituzionali presso l'ufficio scolastico provinciale i cui membri debbono essere nominati dal provveditore agli studi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione; Considerato che ai membri del gruppo di lavoro provinciale interistituzionale sono attribuiti i compiti di cui all'art. 15, commi 3 e 4, e art. 10, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreta: Art. 1. 1. I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi richiede al sindaco del comune capoluogo della provincia di designare un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il provveditore agli studi richiede all'assessore alla sanita' della regione, nella sua qualita' di coordinatore della sanita', la designazione di due esperti delle unita' sanitarie locali, di cui uno in campo amministrativo ed uno in campo sanitario, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. 4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2 il provveditore agli studi richiede alle associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito provinciale, ove riunite gia' in consulta, di designare tre esperti, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2; ove non esista una consulta o un coordinamento provinciale o del comune capoluogo di provincia, il provveditore agli studi invita, con avviso a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui sopra a comunicare entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'invito, il numero dei propri soci, designando contestualmente il nominativo di un esperto, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. Il provveditore nomina i tre esperti designati dalle associazioni piu' rappresentative a livello provinciale sulla base del numero dei soci iscritti. 5. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il provveditore agli studi procede alla nomina dell'ispettore tecnico, a cui puo' delegare il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale. 6. Per la nomina del personale esperto della scuola si procede secondo le seguenti modalita': individuazione tra il personale direttivo e docente da parte del provveditore agli studi, tenute presenti le indicazioni di cui al successivo art. 2; sulla base di tale individuazione il provveditore agli studi for- mula la proposta di utilizzazione annuale ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270; acquisito il decreto annuale di utilizzazione emanato dal Ministro della pubblica istruzione il provveditore agli studi provvede alla nomina dello stesso nel gruppo provinciale. 7. In fase di regime transitorio relativo all'anno scolastico 1992-93, al fine di assicurare il tempestivo ed immediato funzionamento del gruppo di lavoro, il provveditore agli studi provvede alla nomina dell'esperto della scuola o tra il personale direttivo e docente per il quale sia stata disposta utilizzazione per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2, o fra il medesimo personale per il quale sia stata disposta, per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 63, comma 4, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la prosecuzione del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione dei compiti svolti dall'anno scolastico 1981-82, relativi a programmi ed attivita' connessi all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.