IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'art. 15, comma 1,
istituisce  gruppi  di  lavoro  interistituzionali  presso  l'ufficio
scolastico  provinciale  i  cui  membri  debbono  essere nominati dal
provveditore agli studi, sulla base di criteri indicati dal  Ministro
della pubblica istruzione;
  Considerato   che  ai  membri  del  gruppo  di  lavoro  provinciale
interistituzionale sono attribuiti i  compiti  di  cui  all'art.  15,
commi 3 e 4, e art. 10, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali
per  l'integrazione  scolastica  degli  alunni  handicappati  debbono
essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in  quello  giuridico
ed  amministrativo-organizzativo  relativamente  al funzionamento dei
servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con
particolare   riferimento   alle   problematiche    dell'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap.
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di emanazione del presente
decreto, il provveditore agli studi richiede al  sindaco  del  comune
capoluogo della provincia di designare un esperto tenendo conto delle
indicazioni di cui al successivo art. 2.
  3.   Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma  precedente  il
provveditore agli studi richiede  all'assessore  alla  sanita'  della
regione,  nella  sua  qualita'  di  coordinatore  della  sanita',  la
designazione di due esperti delle unita' sanitarie locali, di cui uno
in campo amministrativo ed uno  in  campo  sanitario,  tenendo  conto
delle indicazioni di cui al successivo art. 2.
  4.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  precedente  comma 2 il
provveditore  agli  studi  richiede  alle  associazioni  di   persone
handicappate  e  di  loro  familiari,  aventi ambito provinciale, ove
riunite gia' in consulta, di designare  tre  esperti,  tenendo  conto
delle  indicazioni  di  cui  al successivo art. 2; ove non esista una
consulta o un coordinamento provinciale o  del  comune  capoluogo  di
provincia,  il  provveditore  agli  studi  invita, con avviso a mezzo
stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui  sopra
a  comunicare  entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'invito,
il numero dei propri soci, designando contestualmente  il  nominativo
di  un  esperto, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo
art.  2.  Il  provveditore  nomina  i  tre  esperti  designati  dalle
associazioni  piu'  rappresentative  a livello provinciale sulla base
del numero dei soci iscritti.
  5. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il  provveditore  agli
studi procede alla nomina dell'ispettore tecnico, a cui puo' delegare
il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale.
  6.  Per  la  nomina  del  personale esperto della scuola si procede
secondo le seguenti modalita':
   individuazione  tra  il personale direttivo e docente da parte del
provveditore agli studi, tenute presenti le  indicazioni  di  cui  al
successivo art. 2;
   sulla  base di tale individuazione il provveditore agli studi for-
mula la proposta di utilizzazione  annuale  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270;
   acquisito il decreto annuale di utilizzazione emanato dal Ministro
della  pubblica  istruzione  il provveditore agli studi provvede alla
nomina dello stesso nel gruppo provinciale.
  7. In fase  di  regime  transitorio  relativo  all'anno  scolastico
1992-93,   al   fine   di   assicurare  il  tempestivo  ed  immediato
funzionamento del  gruppo  di  lavoro,  il  provveditore  agli  studi
provvede  alla  nomina  dell'esperto  della scuola o tra il personale
direttivo e docente per il quale sia stata disposta utilizzazione per
l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del  citato  art.  14,  comma  10,
della  legge  20 maggio 1982, n. 270, tenendo conto delle indicazioni
di cui al successivo art. 2, o fra il medesimo personale per il quale
sia stata disposta, per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato
art. 63, comma 4, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la prosecuzione
del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione dei compiti  svolti
dall'anno  scolastico  1981-82,  relativi  a  programmi  ed attivita'
connessi all'integrazione scolastica degli alunni  in  situazione  di
handicap.