IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 concernente  norme  per
la  denaturazione  degli  oli  minerali  lubrificanti impiegati nella
lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti;
  Ritenuta  l'opportunita'  di   modificare   il   predetto   decreto
ministeriale  al  fine di adottare la sostanza denaturante denominata
"Tracciante RS" in sostituzione del betanaftolo ivi previsto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 e'  sostituito  dal
seguente:
  "Gli  oli  minerali  lubrificanti per essere ammessi alla esenzione
dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta  di
confine  prevista  dalla  lettera  H),  punto  6),  della  tabella A,
allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n.  989,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  18 dicembre 1964, n. 1350, e successive
modificazioni, quando sono destinati, senza subire trasformazione  ad
essere   impiegati,   in   usi  diversi  dalla  combustione  o  dalla
lubrificazione, nella lavorazione della gomma  naturale  e  sintetica
per la fabbricazione dei relativi manufatti, devono essere denaturati
con  l'aggiunta,  per  ogni 100 kg di prodotto, di chilogrammi uno di
normal-butilftalato oppure  di  diisobutilftalato  nel  quale  devono
essere preventivamente disciolti grammi tre della sostanza denominata
'Tracciante  RS'  e  grammi  quattro  del colorante 'Oil Blue 9013-B'
(dimetildiamminantrachinone) oppure grammi dieci del colorante 'Auto-
mate Blue 8' (Color Index 3(Compreso) ed. Solvent Blue 98).
  Il normal-butilftalato o il diisobutilftalato,  per  facilitare  la
predetta dissoluzione, devono essere preriscaldati a circa 30  C.
  In  luogo  delle  sostanze  coloranti  indicate  nel primo comma e'
consentito   l'impiego   di   altre   sostanze   aventi    differente
denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita'
e  potere  colorante,  riconosciuti  dal laboratorio chimico centrale
delle dogane e imposte indirette, identici  a  quelli  dei  coloranti
'Oil Blue 9013-B' e 'Automate Blue 8'".