IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1976, n. 32;
  Visto  il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987 registrato in
data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393,  con  il  quale  e'
stato  ricostituito  il  comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi;
  Ritenuta   la   necessita'  di  stabilire  la  misura  annuale  del
contributo per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e
che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  all'albo   e   che
legittimamente  esercitano  autotrasporto  di cose per conto di terzi
alla data del 13 ottobre 1992;
  Tenuto conto  che  i  mezzi  finanziari  necessari  per  la  tenuta
dell'albo  per  l'anno  1993  ammontano,  secondo  le previsioni a L.
4.000.000.000;
  Rilevato che al fine di determinare la misura  del  contributo  per
ciascun  veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 375.000
veicoli  in  circolazione  nel  Paese   e'   opportuno   operare   un
raggruppamento  di  veicoli  del  tipo  omologato nelle due categorie
degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando  ancora
i singoli veicoli, per fasce di portata;
  Sentito  il comitato centrale per l'albo che, nella riunione del 15
ottobre  1992,   ha   epresso   riserve   sulla   proposta   avanzata
dall'Amministrazione  circa  la  determinazione per l'anno 1993 della
misura del contributo previsto dall'art.  63  della  legge  6  giugno
1974,   n.   298,   ritenendo,   per  quando  riguarda  la  materiale
determinazione della misura del contributo stesso, che non sussistono
le condizioni per rendere il parere di rito;
  Ritenuto che le  riserve  ed  il  dissenso  espressi  dal  comitato
centrale  per  l'albo  devono  essere  tenute  nel  debito  conto per
l'attivita' dell'Amministrazione nello specifico settore, ma che  non
possono  essere ostativi all'adozione del presente decreto, in quanto
l'eventuale blocco del contributo per l'anno 1993  significherebbe,in
pratica,  la  paralisi di tutti i novantacinque comitati provinciali,
dei diciannove comitati regionali e dello  stesso  comitato  centrale
per l'albo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  persone  fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato
domanda  di  iscrizione  all'albo,  che   esercitano   legittimamente
l'autotrasporto  di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre
1992, devono corrispondere entro la data  stessa  il  contributo  per
l'anno  1993  di  cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il
quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.
  In applicazione  dell'art.  13,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  3  gennaio  1976,  n.  32,  la  prova
dell'avvenuto pagamento del contributo di  cui  al  comma  precedente
deve  essere  fornita  al  competente comitato provinciale per l'albo
entro il 30 gennaio 1993.