IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987 registrato in data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il quale e' stato ricostituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Ritenuta la necessita' di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 13 ottobre 1992; Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1993 ammontano, secondo le previsioni a L. 4.000.000.000; Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 375.000 veicoli in circolazione nel Paese e' opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata; Sentito il comitato centrale per l'albo che, nella riunione del 15 ottobre 1992, ha epresso riserve sulla proposta avanzata dall'Amministrazione circa la determinazione per l'anno 1993 della misura del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ritenendo, per quando riguarda la materiale determinazione della misura del contributo stesso, che non sussistono le condizioni per rendere il parere di rito; Ritenuto che le riserve ed il dissenso espressi dal comitato centrale per l'albo devono essere tenute nel debito conto per l'attivita' dell'Amministrazione nello specifico settore, ma che non possono essere ostativi all'adozione del presente decreto, in quanto l'eventuale blocco del contributo per l'anno 1993 significherebbe,in pratica, la paralisi di tutti i novantacinque comitati provinciali, dei diciannove comitati regionali e dello stesso comitato centrale per l'albo; Decreta: Art. 1. Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1992, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1993 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto. In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1993.