AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
            Ristrutturazione degli istituti penitenziari
                      di Pianosa e dell'Asinara
 1.  Per la realizzazione di (( opere di ristrutturazione, di difesa,
con particolare riguardo  ai  sistemi  di  sicurezza  e  di  allarme,
nonche'  di  opere  volte  ad assicurare la migliore funzionalita' ))
degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara,  ivi  compresi
gli  insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di
polizia penitenziaria, della Polizia  di  Stato,  dei  Carabinieri  e
delle  Forze  armate,  e'  autorizzato  uno  stanziamento  di lire 70
miliardi.