IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  18  settembre  1992,  n. 382,
concernente la "copertura tariffaria del costo di taluni servizi", il
quale sancisce che: "le amministrazioni  provinciali,  i  comuni,  le
comunita'  montane  ed  i  consorzi  di  enti  locali,  sono tenuti a
trasmettere entro il termine perentorio del 31  marzo  1993  apposita
certificazione,   a   carattere   definitivo,   firmata   dal  legale
rappresentante, dal segretario, dal ragioniere,  ove  esista,  e  dal
presidente  del  collegio  dei  revisori dei conti o dal revisore dei
conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,  che
attesti  il  rispetto  per  l'anno  1992  delle  disposizioni  di cui
all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28  dicembre  1989,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 38";
  Visto  l'art.  14  del  citato  decreto-legge  n.  415   del   1989
concernente la "copertura tariffaria del costo di taluni servizi", il
quale ai commi 1, 2, 3 e 4 sancisce, rispettivamente, che:
   il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale
deve   essere   coperto  con  proventi  tariffari  e  con  contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;
   il costo complessivo  di  gestione  del  servizio  di  smaltimento
rifiuti  solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al
50 per cento, con la relativa tassa;
   le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli
enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per  legge,  dagli  enti
gestori,  in  deroga  all'art.  17,  comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore
al 100 per cento del costo complessivo di gestione;
   i costi complessivi di gestione debbono comunque  comprendere  gli
oneri  diretti  ed  indiretti  di personale, le spese per acquisto di
beni  e  servizi,  le  spese  per  i  trasferimenti  e  le  quote  di
ammortamento  degli  impianti e delle attrezzature " .. Ai fini della
copertura dei costi di gestione  si  fa  riferimento  ai  dati  della
competenza, comprovati da documentazione ufficiale ..";
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  18  settembre  1992,  n. 382,
concernente il "fondo perequativo per le amministrazioni  provinciali
e  per i comuni", il quale al comma 3 sancisce che la quota del fondo
perequativo  spettante   alle   amministrazioni   provinciali,   pari
all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo
perequativo  riconosciuto  nel 1991, e' corrisposta nel 1992 a titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi  dei  servizi,  di  cui  al  predetto  art. 8 e che, in caso di
mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla  restituzione  delle  somme
relative  all'anno  1992,  mediante  trattenuta sui fondi perequativi
degli anni successivi, ed al successivo comma 6 sancisce che la quota
del fondo perequativo spettante ai comuni,  pari  all'incremento  del
4,5  per  cento  attribuito  sulla  base  del  contributo perequativo
riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992 a  titolo  provvisorio
in  attesa  che  l'ente  abbia  dimostrato  di  aver ottemperato alle
disposizioni  riguardanti  la copertura minima obbligatoria dei costi
dei servizi di cui al predetto art. 8  e  che,  in  caso  di  mancata
osservanza,  l'ente  e' tenuto alla restituzione delle somme relative
all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi  degli  anni
successivi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  8  del  piu'  volte citato
decreto-legge n. 382 del 1992, le modalita' della  certificazione  di
che  trattasi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale
dei comuni italiani (A.N.C.I.) e  l'Unione  delle  province  d'Italia
(U.P.I.);
  Ravvisata  la  necessita'  di  indicare le modalita' delle predette
certificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte  integrante
del  presente  decreto,  concernenti la dimostrazione della copertura
per  l'anno  1992,  nelle  misure  minime   indicate   in   premessa,
rispettivamente  del  costo  complessivo  di  gestione  dei servizi a
domanda individuale, del servizio di smaltimento dei  rifiuti  solidi
urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.