IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
617,  che  indica  le  modalita'  di  finanziamento degli istituti di
ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto  pubblico  e
privato;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  19  settembre  1987,  n. 382,
convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le
somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attivita' di ricerca anche
finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  della sanita' in data 7 ottobre
1992, concernente l'assegnazione, in via di acconto, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, della somma  di  lire  139,5
miliardi,  pari  al 70% delle assegnazioni del 1991, nelle more della
definizione dei nuovi criteri di riparto da parte  di  un  gruppo  di
lavoro  costituito da rappresentanti del Ministero della sanita' e da
responsabili degli istituti stessi;
  Considerato che e' stato riconosciuto il carattere  scientifico  ai
seguenti istituti:
   istituti  con  personalita'  di  diritto privato: Fondazione "Casa
sollievo della sofferenza" di San Giovanni Rotondo (Foggia), in  data
16  luglio  1991  e  casa di cura "Sanatrix" di Pozzilli (Isernia) in
pari data 16 luglio 1991;
  Visto il parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra
Stato e regioni in data 30 settembre 1992;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1992  - parte corrente, e' assegnata agli istituti di ricovero e cura
e carattere scientifico di diritto pubblico e  privato  a  titolo  di
acconto  la  somma  di lire 139.500.000.000, per il finanziamento dei
programmi di ricerca corrente cosi' suddivise:
    a) L. 115.500.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente
agli istituti con personalita' di diritto pubblico;
    b) L. 24.000.000.000 per il finanziamento delle  convenzioni  per
la  ricerca  corrente  degli  istituti  con personalita' giuridica di
diritto privato.
  Detti importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa  parte
integrante della presente deliberazione.
   Roma, 13 ottobre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO