Agli   assessorati   agricoltura  delle
                              regioni  a statuto ordinario e speciale
                              e  alle  province  autonome di Trento e
                              Bolzano
                              All'azienda di Stato per gli interventi
                              nel mercato agricolo - A.l.M.A.
                              Alle prefetture
                              Alla   Confederazione   nazionale   dei
                              coltivatori diretti
                              Alla       Confederazione      generale
                              dell'agricoltura italiana
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              A   tutte   le   altre   organizzazioni
                              professionali agricole
                              Alla     Direzione    generale    della
                              produzione agricola
                              Alla    Direzione   generale   economia
                              montana e foreste

                              PREMESSA

   Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle comunita' europee
nel  corso della sessione del 30 giugno 1992 ha approvato ed adottato
i    testi    normativi    che,   a   partire   dalla   campagna   di
commercializzazione 1993-94, introducono nei comparti merceologici di
cui  all'oggetto radicali innovazioni rispetto alle organizzazioni di
mercato attuali.
   Con   riserva  di  emanare,  al  riguardo,  un  organico,  formale
provvedimento    ministeriale   non   appena   conclusa   l'attivita'
regolamentare   applicativa   a   livello  comunitario,  la  presente
circolare   intende   offrire  ai  produttori  interessati  le  prime
indicazioni  ed  informazioni  indispensabili  ai  fini  delle scelte
colturali  in vista delle produzioni 1993 sottoposte al regime di cui
trattasi.
   La  nuova  normativa,  che  ha  trovato collocazione giuridica nei
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1765/92 e n. 1766/92 del 30 giugno
1992,  pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" CEE L. 181 del 1› luglio
1992, prevede:
    a)  lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una
assicurata dal mercato e l'altra da una compensazione per ettaro;
    b)   la   tipizzazione   dei   produttori   in   rapporto  a  due
raggruppamenti di ampiezza aziendale;
    c)  la  corresponsione  di una compensazione per ettaro o su base
"forfettaria" o in relazione alla specifica coltura;
    d)  l'obbligo,  eccezion  fatta per il piccolo produttore, di non
coltivare  una  determinata  percentuale  della  superficie aziendale
interessata  a  "seminativi" secondo un criterio di "rotazione" degli
appezzamenti;
    e)  l'individuazione di una superficie di base (area di base) che
non puo' essere superata senza incorrere nelle penalita' illus- trate
al titolo V, lettera B);
    f) l'erogazione, a favore della produzione di grano duro ottenuta
nelle  zone  identificate  dall'allegato  II  del  regolamento CEE n.
1765/92,  di  un  aiuto supplementare, pari a 297 ECU/ha, in aggiunta
alla compensazione di cui al punto c);
    g) la possibilita' di investire gli appezzamenti posti a riposo
    (set-aside)  a  determinate  colture  da  destinare  ad  usi  non
 alimentari.

                              Titolo I
                        CAMPO Dl APPLICAZIONE

   Beneficiano  del  regime  della  compensazione gli agricoltori che
 investano  i seminativi ad una o piu' colture elencate nell'allegato
 I  del  precitato  regolamento  (CEE)  n.  1765/92,  nonche'  quelle
 previste  nel  regolamento (CEE) della Commissione n. 2467/92 (pisum
 sativum  -  mais  dolce) pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle
 Comunita'  europee  n.  L  246 del 27 agosto 1992, colture riportate
 nell'allegato A della presente circolare.
   Le  domande  di  pagamento  compensativo  non possono riguardare i
 terreni  destinati,  al  31  dicembre 1991, al pascolo permanente, a
 colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
   Ai  sensi  dell'allegato al regolamento della Commissione (CEE) n.
 2780/92 del 24 settembre 1992, per pascoli permanenti si intendono i
 terreni  esclusi  dall'avvicendamento e destinati in modo permanente
 (per  almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali,
 mentre   per   colture   permanenti  si  intendono  colture  escluse
 dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il
 terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti.

                              Titolo II
     IMPORTO Dl BASE DELLA COMPENSAZIONE E PREZZI ISTITUZIONALI

A) Cereali.
   L'importo di base per tonnellata e' fissato come segue:
    25  ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1993-94 che,
 come  quelle  successive, inizia il 1› luglio e termina il 30 giugno
 dell'anno seguente;
    35 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1994-95;
    45 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1995-96 e per
 quelle successive.
   Cio'   in   relazione   alla   crescente   riduzione   dei  prezzi
 istituzionali  che  per  tutti  i  cereali,  ai  sensi  dell'art.  3
 paragrafo  3  del  regolamento  (CEE)  n. 1766/92, sono fissati come
 segue:
 Prezzi ECU/tonn:
                  Campagna Indicativo Intervento

     1993-94 ........................ 30 117
     1994-95 ........................ 20 108
     1995-96 e successive ........... 0 100

   Il  prezzo  d'intervento  e'  soggetto a maggiorazioni mensili che
 verranno fissate successivamente.
   Gli  acquisti di cereali da parte dell'organismo d'intervento sono
 possibili in Italia nel periodo che va dal 1› agosto al 30 aprile di
 ogni  campagna di commercializzazione ad un prezzo base pari al 100%
 del prezzo d'intervento.
   Con  effetto  dal  1›  luglio 1992 per il mais e il sorgo e dal 1›
 giugno  1992  per  gli  altri  cereali  il  regime  del  prelievo di
 corresponsabilita' sui cereali e' stato soppresso.

   B) Semi oleosi.
   Il  regolamento  (CEE)  n. 2294/92 della Commissione del 31 luglio
 1992,  e successive modifiche e/o integrazioni, reca le modalita' di
 applicazione, valide a partire dalla campagna di commercializzazione
 1993-94,  del  regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di
 cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
   Si ritiene utile precisare che con la presente circolare non si fa
 riferimento  alla  normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE)
 n.  3766/91 del Consiglio e n. 615/92 della Commissione, istitutivi,
 per  i  semi  oleosi  di un regime di sostegno a carattere del tutto
 provvisorio  e  quindi  con  validita'  limitata  alla  campagna  di
 commercializzazione   1992-93.   Detto  regime,  infatti,  e'  stato
 introdotto  soltanto  per  il  periodo  di  transizione  dal vecchio
 sistema,  basato  sui prezzi garantiti, al nuovo regime previsto dal
 richiamato  regolamento  (CEE)  n. 1765/92 nell'ambito della riforma
 generale della P.A.C.
   L'importo  della compensazione (ECU/ha) unico per le tre specie di
 semi  oleosi in coltura principale (soia, girasole, colza-ravizzone)
 e'  determinato  sulla  base della regionalizzazione dell'importo di
 riferimento comunitario (359 ECU/ha) come di seguito evidenziato.
   La corresponsione di detta compensazione avviene in due tempi:
    a)  in via provvisoria, attraverso un acconto massimo pari al 50%
 della  compensazione  regionale  previsionale,  calcolata  adeguando
 l'importo  di  riferimento  comunitario  provvisorio (359 ECU/ha)(1)
 sulla  base  del rapporto fra la specifica resa media regionalizzata
 (fissata  nel  piano  di  regionalizzazione)  dei  semi  oleosi e la
 corrispondente  resa  media  comunitaria  (2,36  tonn./ha).  Per  le
 "regioni"   nelle   quali   la   coltura  dei  semi  oleosi  non  e'
 statisticamente rilevata, l'adeguamento viene operato sulla base del
 rapporto rese medie (regionali/comunitarie) dei cereali;
    b)  in  via  definitiva, attraverso un saldo pari alla differenza
 fra  l'importo  regionale definitivo della compensazione e l'importo
 pagato  a  titolo  di  acconto. L'importo regionale definitivo viene
 determinato  secondo  lo  stesso criterio di calcolo di cui al punto
 precedente,   eventualmente  corretto  in  relazione  al  prezzo  di
 riferimento finale constatato per i semi oleosi (entro il 30 gennaio
 di  ogni  campagna  di  commercializzazione),  tenendo  conto di una
 franchigia   di   variazione  pari  all'8%  rispetto  al  prezzo  di
 riferimento previsionale di 163 ECU/tonn.
   Infine  il  sistema  delle  superfici  massime garantite (S.M.G.),
 previsto  per  la  campagna 1992-93, e' sostituito dal sistema delle
 superfici  di base di cui al successivo titolo V, valido per tutti i
 seminativi.


   (1)   Prezzo  di  riferimento  dei  cereali  ..................150
    ECU/tonn.          Relazione          prezzi         cereali/semi
    oleosi................(2,1:1)
   Equivalente  prezzo semi oleosi (150 x 2,1)..........315 ECU/tonn.
    Prezzo di riferimento previsionale per i
          semi        oleosi......................................163
    ECU/tonn. Pagamento compensatorio semi oleosi (315-163).......152
    ECU/tonn.        Resa        media        comunitaria        semi
    oleosi..................2.36 tonn.
   Importo di riferimento comunitario..................359 ECU/ha.

   C) Piante proteiche.
   A partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94, l'importo
della compensazione per i prodotti proteici e', nel quadro del regime
generale,  pari  a  65  ECU/tonn.  moltiplicato  per  la  resa  media
cerealicola  della  zona  omogenea  interessata,  esclusa  quella del
granturco  nelle  "zone"  per le quali e' prevista una resa specifica
per detto cereale.
   Nel  quadro  del  regime semplificato, ai sensi di quanto disposto
dal  regolamento  (CEE)  n.  2891/92  della Commissione del 2 ottobre
1992, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.
2293/92,  relativo  al  ritiro dei seminativi dalla produzione di cui
all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
   In  tale  comparto non si applica, altresi', sempre in conformita'
della  sopracitata  disposizione del regolamento (CEE) n. 2891/92, il
limite  minimo  di  0,3  ha  di  superficie ai fini dell'accesso alla
compensazione per i piccoli produttori.
   La  Commissione CEE, con regolamento in corso di pubblicazione, ai
fini  di agevolare il passaggio dal regime attuale a quello istituito
con regolamento n. 1765/92, ha adottato le seguenti disposizioni:
   Presentazione domanda certificato di acquisto al prezzo minimo.
   Nessuna  richiesta  di certificato di acquisto al prezzo minimo di
cui  all'art.  6,  paragrafo  I del regolamento (CEE) n. 3540/85 puo'
essere presentata dopo il 21 maggio 1993.
   Fissazione anticipata dell'aiuto.
   Il  periodo  di validita' del certificato relativo alla fissazione
anticipata  dell'aiuto  per i piselli, le fave, le favette e i lupini
dolci  non  puo'  superare  la  data  del  30  giugno 1993, in deroga
all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85.
   Identificazione.
   A   partire   dal   1›  luglio  1993  non  si  procede  ad  alcuna
identificazione  di  piselli, fave, favette o lupini dolci. In deroga
alle  vigenti  disposizioni,  l'obbligo  di utilizzare detti prodotti
scade il 30 novembre 1993.
   Dichiarazione di trasformazione delle organizzazioni riconosciute.
   Le dichiarazioni di trasformazione relative al mese di giugno 1993
che  verranno  presentate  alle  competenti autorita' nel luglio 1993
saranno  considerate (art. 9, paragrafo 1 del regolamento n. 2036/82)
come depositate al 30 giugno 1993.

                             Titolo III
                     TIPIZZAZIONE DEI PRODUTTORI

   La  compensazione  di  cui  al  titolo  II, prevista, a favore dei
coltivatori  che seminano i prodotti di cui al titolo I, e' istituita
nell'ambito di un:
    a) regime generale che e' accessibile a tutti i produttori.
   In tale regime i "produttori" hanno l'obbligo di:
    -  ritirare  dalla  produzione  il  15%  dei terreni dell'azienda
destinati  a  seminativi  e per i quali e' stata presentata richiesta
per  l'ottenimento del pagamento compensativo. Per le superfici messe
a  riposo  e'  prevista  una  compensazione  ad  ettaro pari a quella
spettante  per  la  coltivazione  dei cereali nella fase finale della
riforma  (45  ECU/tonn.  moltiplicato  per  la  resa unica di tutti i
cereali);
    -  effettuare  la  rotazione  dei  terreni  messi  a  riposo  con
l'obbligo  di  non  utilizzare,  per lo stesso fine l'appezzamento di
terreno oggetto di ritiro dalla produzione prima di cinque anni;
    b) regime semplificato relativo ai "piccoli produttori".
   Sono  considerati  piccoli  produttori  coloro  che  richiedono il
pagamento  compensativo  per  una  superficie  investita a seminativi
equivalente  ad  una  produzione cerealicola annua non superiore a 92
tonn.,  calcolata  in  base  alla  resa  media  di  tutti  i  cereali
rilevabile  dal  piano  di  regionalizzazione  per  la  "regione"  in
questione.
   Esempio: "Regione" Oristano pianura: 92 tonn. diviso 2,06 tonn./ha
(resa cerealicola) = 44,7 ha.
   In tal caso per piccolo produttore s'intende il coltivatore che in
quella  "regione" chiede il pagamento compensativo per una superficie
a  seminativi  non  superiore  a  44,7  ettari (superficie-limite per
l'appanenenza al raggruppamento "piccoli produttori").
   Nell'ambito di tale regime, i produttori non hanno l'obbligo della
messa a riposo del 15% dei terreni.
   In  ogni  caso  i  produttori  che, in base all'entita' delle loro
superfici,  rientrano  nel  regime semplificato possono optare per il
regime generale con la facolta' di modificare tale scelta ogni anno.

                              Titolo IV
                     RESA SPECIFICA PER IL MAIS

   Il  piano  di  regionalizzazione prevede per il mais l'adozione di
una  resa  specifica diversa da quella degli altri cereali nelle zone
indicate nell'allegato F con la dizione "resa mais".
   Costituiscono  eccezione  a  detta  regola taluni ambienti dove la
maiscoltura non assume rilevanza rispetto agli altri cereali.
   In  tali  zone,  individuate dal piano di regionalizzazione con la
dizione  "resa  unica", si applica la resa media ponderata di tutti i
cereali.

                              Titolo V
NORME E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE E PENALITA'

I - Norme e criteri per la determinazione della compensazione.
   La  compensazione  richiesta  dal  produttore  e' accordata per le
 superfici  coltivate o ritirate temporaneamente dalla produzione per
 adempiere  all'obbligo  del  riposo  "rotativo",  che  non risultino
 superiori  a  quelle  nazionali  di  base  (distinte in mais e altri
 prodotti).
   Dette  superfici  sono  date  dalla media degli ettari investiti a
 "seminativi" nel triennio 1989-1991, ivi comprese le superfici messe
 a   riposo  conformemente  ad  un  regime  sovvenzionato  con  fondi
 pubblici,  con  esclusione  del  mais  per  il  quale detta media e'
 riferita allo specifico cereale.
   L'importo  della  compensazione per le superfici seminate in vista
 del raccolto 1993, e' calcolato nel modo seguente:
   1) Produttori:
    a)  per  le  superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e'
 prevista  l'applicazione  della  resa  unica  ponderata  per tutti i
 cereali,   la   compensazione   e'   pari,  per  il  primo  anno  di
 applicazione, a 25 ECU/tonn. moltiplicato per la predetta resa.
   Esempio:  "regione"  Teramo montagna interna = 25 ECU/tonn. x 2,87
 tonn./ha = 71,75 ECU/ha;
    b)  per  le  superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e'
 prevista  l'applicazione  della  resa  specifica  per  il  mais,  la
 compensazione  per  detto  cereale  e  pari, per il primo anno, a 25
 ECU/tonn. moltiplicato per la predetta resa.
   Esempio:  Udine  pianura  =  25  ECU/tonn.  x 7,77 tonn./ha 194,25
 ECU/ha;
    c)  per  le  superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e'
 prevista  l'applicazione  della  resa  media  ponderata  tra tutti i
 cereali,  escluso  il  mais,  la compensazione e' pari, per il primo
 anno, a 25 ECU/tonn. moltiplicato per la predetta resa.
   Esempio:  "regione"  Roma pianura = 25 ECU/tonn. x 3,84 tonn./ha =
 96,00 ECU/ha.
   2) Piccoli produttori.
   In questo caso, la compensazione, per tutte le superfici investite
 a  seminativi  (cereali,  semi  oleosi  e piante proteiche) salvo la
 facolta' degli stessi a trasferirsi nel regime dei "produttori", con
 i  conseguenti  obblighi  in  precedenza  richiamati, e pari, per il
 primo  anno, a 25 ECU/tonn. moltiplicate per la resa unica ponderata
 di tutti i cereali.

   II  -  Penalita' applicabili a tutte le categorie di produttori in
    caso di superamento dell'area di base.
   Nel  caso  in  cui  la  superficie  per  la  quale e' richiesta la
compensazione,   risultante   dal   complesso   delle   dichiarazioni
presentate,  supera  la  superficie di base rappresentata dalla media
delle  superfici  nazionali,  per  il triennio 1989-91, che comprende
anche  le  aree  messe  a  riposo nell'ambito del regime previsto dal
regolamento n. 2328/91, si applicano le seguenti disposizioni:
    la   superficie   ammissibile   alla  compensazione  per  singolo
agricoltore viene ridotta proporzionalmente alla percentuale di detto
supero;
    nella  campagna  di commercializzazione successiva, ai produttori
che   rientrano   nel  regime  generale  (ad  eccezione  dei  piccoli
produttori)  e' imposto l'obbligo di ritirare dalla produzione, senza
compensazione,  una superficie supplementare. Tale superficie e' pari
alla  percentuale del supero della superficie di base e si aggiunge a
quella prevista per la messa a riposo ordinaria (15%).

                              Titolo VI
                  AIUTO SUPPLEMENTARE AL GRANO DURO

   A  partire  dal  raccolto  1993,  in  aggiunta  alla compensazione
ordinaria,  e'  corrisposto ai produttori di grano duro limitatamente
alle  superfici  ricadenti  nel  territorio  delle  regioni  indicate
nell'allegato   II   del  regolamento  (CEE)  n.  1765/92,  un  aiuto
supplementare pari a 297 ECU/ha.
   In  dette  regioni,  l'aiuto  e'  corrisposto  limitatamente  alla
superficie  di  questa coltura identificata in quella per la quale e'
stato  liquidato  agli  interessati  l'aiuto in una delle campagne di
commercializzazione 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 1991-92.
   I   produttori   devono  scegliere  la  campagna  da  prendere  in
considerazione  contestualmente  alla  presentazione della domanda di
pagamento   della  compensazione  ordinaria,  il  cui  termine  sara'
precisato nell'emanando decreto ministeriale.
   In   via   generale,  ciascun  produttore  acquisisce  il  diritto
all'aiuto supplementare limitatamente al numero di ettari per i quali
il   pregresso  aiuto  e'  stato  versato  a  titolo  della  campagna
prescelta.
   Tuttavia, in conformita' di quanto disposto dall'art. 6, paragrafo
2,  del  sopracitato  regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione,
sono   ammissibili   all'aiuto   in   questione  anche  le  superfici
effettivamente  seminate nella campagna prescelta per le quali non e'
intervenuta  la liquidazione dell'integrazione a causa di discordanza
tra le superfici dichiarate e quelle accertate.
   In  pratica,  se  l'aiuto pregresso non e' stato liquidato, avendo
l'esito  del  controllo rilevato una discordanza tra l'accertato e il
dichiarato,  il  produttore interessato acquisisce, se ne esistono le
condizioni  o  non  vi  siano  altri  motivi  ostativi,  il diritto a
presentare domanda di aiuto supplementare relativamente alle
   superfici  sulle  quali  il  grano  duro  e'  stato effettivamente
   seminato.
Su queste basi, si stabilira', ai sensi di quanto disposto dal
regolamento  n.  2780/92,  un registro che sara' adattato in funzione
dei  trasferimenti  del  diritto  di possesso (proprieta', usufrutto,
ecc.),  della  istituzione di contratti, ecc. o del ritiro definitivo
delle terre dall'utilizzazione agricola.
   Il  trasferimento  del diritto all'aiuto supplementare deve essere
accompagnato  dal  trasferimento  del  diritto  di coltivazione dello
stesso numero di ettari di terreni ammissibili.
   La  superficie presa in considerazione ai fini del pagamento della
compensazione  "ordinaria",  costituisce  per  uno stesso produttore,
quella massima ammissibile per l'aiuto supplementare.
   La Commissione stabilisce, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del
regolamento  (CEE)  n.  1765/92, la lista delle varieta' per le quali
l'aiuto supplementare non e' corrisposto.
   Per  le semine 1992-93 resta in vigore la lista delle varieta' in-
dicate nella circolare ministeriale n. D/1291 del 4 agosto 1992, alle
quali saranno, con successivo provvedimento, aggiunte quelle di nuova
registrazione.

                             Titolo VII
      PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI PAGAMENTO DELLA
                            COMPENSAZIONE

   La  domanda  intesa  ad  ottenere  il pagamento dell'indennita' di
compensazione,  per  i  cereali, le piante proteiche, i semi oleosi e
per i terreni ritirati dalla coltivazione (set-aside), va presentata,
agli  organi,  entro  i  termini  e  secondo  il  modello che saranno
successivamente precisati nell'emanando decreto di applicazione.
   Tale  domanda  e' presa in considerazione solo se il produttore ha
provveduto alla semina ed ha, se del caso, rispettato l'obbligo della
messa a riposo delle terre.
   Il  termine  per  il pagamento della compensazione spettante per i
cereali,  le  piante proteiche ed il "set-aside", nonche' per l'aiuto
supplementare  al  grano duro e fissato tra il 16 di ottobre ed il 31
dicembre immediatamente successivi al raccolto in causa.

                             Titolo VIII
                  DISPOSIZIONI COMUNI E PARTICOLARI

   1)  Nel  caso  di  consociazione di prodotti di cui all'allegato A
della presente circolare, l'importo della compensazione e', calcolato
sulla  base  della  resa  unica  dei cereali determinata nel piano di
regionalizzazione.
   2) Una superficie e' ammessa alla compensazione una sola volta per
campagna.
   3)  Per  i  cereali  la  superficie da prendere in conto e' quella
seminata.  Una  superficie  si  intende  seminata  quando costituisce
oggetto  di  una  "ordinaria"  tecnica di coltivazione per la zona di
riferimento  ed  ha  raggiunto  almeno  lo  stadio  vegetativo  della
fioritura.
   4)  In  caso di presenza di alberi e di superfici "improprie" alla
coltura  normale,  l'area  per  la  quale  e'  richiesto il pagamento
compensativo  deve  essere  dedotta  della superficie ricadente nella
proiezione  ortogonale  della  chioma dell'albero e della quota della
superficie "impropria" non seminata.
   5)  La superficie minima ammissibile alla compensazione e' fissata
a  0,3  ettari  per  ciascuno dei settori merceologici (cereali, semi
oleosi  e  piante  proteiche)  ed  ogni  appezzamento  deve  avere la
dimensione  minima  di  0,1  ettari (mille metri quadrati). Tuttavia,
come  precisato  in  precedenza, tale disposizione non si applica nei
confronti  dei  piccoli  produttori di semi oleosi e piante proteiche
nell'ambito del regime semplificato.
   6) Nell'ipotesi in cui le superfici aziendali siano ubicate in due
o  piu'  aree  omogenee  individuate  dal piano di regionalizzazione,
l'importo  della  compensazione e' determinato in base all'ubicazione
di ciascuna superficie oggetto della domanda.
   7)   Il   tasso  di  conversione  in  lire  italiane  dell'importo
"compensativo"  espresso  in  ECU e' quello valido il 1› luglio della
campagna   di   commercializzazione  in  causa,  eccezion  fatta  per
l'anticipo  della  compensazione per i semi oleosi di cui e' detto al
titolo XI, capitolo II.
   8) I pagamenti compensativi sono corrisposti integralmente e senza
detrazione alcuna ai produttori beneficiari.

                              Titolo IX
               RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE

   Per  ciascun  produttore che chiede il pagamento compensativo, nel
quadro  del  "regime  generale", l'obbligo di ritiro dei "seminativi"
dalla  produzione  (15%),  e'  fissato  sulla  base  della superficie
destinata ai "seminativi" interessati e per la quale e' presentata la
richiesta.
   Per  ritiro  dei seminativi dalla produzione si intende la messa a
riposo di una superficie che nei due anni precedenti la presentazione
della domanda era stata coltivata per ottenere un raccolto.
   Tuttavia,  le superfici che l'anno precedente erano state ritirate
dalla  produzione  a  norma  dei  regolamenti  (CEE)  n. 1703/91 e n.
2328/91  del Consiglio, sono assimilate alle superfici effettivamente
teminate.
   Per  la  campagna  di  semina 1992-93, le superfici messe a riposo
conformemente  all'art.  2  del regolamento (CEE) n. 2328/91, possono
essere  utilizzate per soddisfare l'obbligo di cui sopra a condizione
che  il produttore scelga di abbandonare fra il 1› settembre ed il 15
dicembre 1992 tale regime.
   I   "seminativi"   ritirati  dalla  produzione  devono  avere  una
superficie  non  frazionata  di  almeno  0,3  ettari ed una larghezza
minima  di  20  metri;  superfici  inferiori  possono essere prese in
considerazione  solo  se  sono  delimitate  da limiti permanenti (es.
muri, corsi d'acqua, siepi, etc.).
   Le   superfici   ritirate  dalla  produzione,  per  soddisfare  le
condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, devono:
    essere   state,   come   piu'   sopra  precisato,  coltivate  dal
richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
    restare a "riposo" nel periodo 15 dicembre 1992-15 luglio 1993.
   Con  il  decreto  in  corso  di  predisposizione, verranno inoltre
precisate le pratiche da adottare per mantenere le superfici ritirate
in buone condizioni agronomiche e garantire la tutela dell'ambiente.
   Le  superfici  a  riposo  non possono essere utilizzate a scopo di
lucro,  fatta eccezione per le produzioni di cui all'art. 7, comma 4,
del  regolamento  (CEE) n. 1765/92 disciplinate dal regolamento (CEE)
n. 2296/92 della Commissione.
   Nell'ipotesi  in  cui  le superfici aziendali siano ubicate in due
diverse  regioni  di  resa,  il produttore deve aver cura di indicare
nella   domanda   la   ripartizione  della  superficie  ritirata  per
"regione";  in tal caso in ciascuna "regione" dovra' essere mantenuta
la  proporzione  fra  la  superfice  coltivata,  oggetto di pagamento
"compensativo", e la superficie ritirata dalla produzione.
   L'importo  della  compensazione spettante per le superfici messe a
riposo e' determinata moltiplicando la resa unica per tutti i cereali
della "regione" in questione per l'importo di 45 ECU/tonn.
   Pertanto,  per  dette  superfici  compete  unicamente  il predetto
importo forfettario.
   Si  precisa  che,  a  partire  dal  raccolto  1993,  l'art. 14 del
regolamento  (CEE)  n.  1765/92 esclude la possibilita' di presentare
nuove  istanze  (ivi comprese le domande di modifica dei contratti in
corso  che  prevedono una estensione delle superfici ritirate) per il
regime  "set-aside"  previsto  all'art.  2  del  regolamento  CEE  n.
2328/91.
   Quanto ai rapporti tra il suddetto regime quinquennale ed il nuovo
regime,   il   suddetto  art.  14  consente  ai  produttori  soggetti
all'obbligo di ritiro dei seminativi di cui all'art. 7 del piu' volte
citato  regolamento  (CEE)  n.  1765/92,  e che partecipano ancora al
ritiro  poliennale,  di  recedere da quest'ultimo per beneficiare del
nuovo regime.
   La  domanda di recesso parziale o totale dovra' essere presentata,
in  triplice copia, utilizzando il "modello R" allegato alla presente
circolare,  tra  il  1›  settembre ed il 15 dicembre di ciascun anno,
fino  al  1996.  Tutte  e tre le copie dovranno essere indirizzate ai
competenti uffici delle Regioni o delle province di Trento e Bolzano,
indicati   nel  decreto  ministeriale  n.  281  del  9  aprile  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 3a
serie generale - del 14 maggio 1992.
   Questi ultimi faranno pervenire una copia di dette domande ad esse
inoltrate  al  Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV,
ed  una  copia  alla  Direzione  generale della produzione agricola -
Divisione  I  - Strutture, entro quarantacinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande.
   Nell'ambito  del ritiro pluriennale, il secondo comma dell'art. 14
del  regolamento  (CEE)  n. 1765/92 prevede altresi' la proroga delle
destinazioni "pascolo estensivo" e "produzione di lenticchie o ceci o
vecce"  considerata  dal regolamento CEE n. 2328/91 art. 2, paragrafo
3,terzo  comma;  per  le  prossime  campagne sara' pertanto possibile
cambiare   destinazione,   nei   limiti   previsti   dalla  normativa
comunitaria  e  nazionale  (regolamento  (CEE)  n.  l272/88 e decreto
ministeriale n. 63/91) optando per tali destinazioni.
   Se  il  ritiro  dalla produzione supera la percentuale del 15%, la
compensazione  prevista  per  la messa a "riposo", si applica entro i
limiti  delle  superfici  corrispondenti  a tale percentuale, con una
maggiorazione del 10% e, comunque, non oltre ad un ettaro.
   Se  il  ritiro dalla produzione e' minore del 10% della superficie
corrispondente  alla  percentuale  del  15%  e  comunque non oltre un
ettaro,  la  compensazione  per  la  messa "a riposo" e applicata con
riguardo al ritiro effettivo.
   In  tal  caso  la  superficie  massima per la quale possono venire
corrisposti  i  pagamenti  compensativi  a favore dei coltivatori dei
seminativi  e'  calcolata,  ripartendo la superficie in questione, in
funzione  del  ritiro  realmente  effettuato  proporzionalmente  agli
investimenti caratterizzati da compensazioni diverse.

                              Titolo X
        UTILIZZO DEI SEMINATIVI RITIRATI PER LA PRODUZIONE Dl
  BIOMASSA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE Dl PRODOTTI NON ALIMENTARI

   L'art.  7,  comma  4  del  regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede la
possibilita' di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello
stesso  regolamento, alla produzione di materia prima per realizzare,
nella Comunita', prodotti non destinati al consumo alimentare.
   Gli  allegati  B  e  C  riportano, rispettivamente, l'elenco delle
materie  prime che potranno essere ottenute sulle precitate superfici
soggette  all'obbligo  del  ritiro  e i prodotti che da esse potranno
essere ottenuti.
   Per  beneficiare  di  questa  possibilita'  devono  sussistere  le
seguenti condizioni:
    la  somma  dei  valori  di  mercato  dei  prodotti non alimentari
ottenuti  dalla  materia  prima, di cui all'allegato B, dovra' essere
superiore  a  quella  di  tutti i co-prodotti (prodotti collaterali),
derivanti   dallo   stesso   processo  di  trasformazione,  destinati
all'alimentazione umana e animale;
    le   materie   prime   elencate  nell'allegato  B  devono  essere
utilizzate,  in  primo  luogo,  per  la produzione di prodotti di cui
all'allegato C;
    l'avvenuta  stipula  di un contratto tra il produttore agricolo e
l'industria di trasformazione interessata.
   Il  produttore richiedente dovra' presentare, contestualmente alla
domanda  di  compensazione,  una  dichiarazione di coltura che dovra'
riportare, per ciascuna materia prima, le seguenti informazioni:
    a)  la  specie  e  la varieta' investita sulle superfici soggette
all'obbligo della messa a riposo;
    b) la superficie interessata a ciascuna specie e varieta';
    c) le singole rese unitarie prevedibili;
    d)  le  specie e le varieta' coltivate nelle superfici diverse da
quelle  soggette  all'obbligo  del  ritiro,  qualora  le stesse siano
comuni a entrambe.
   Il   produttore,   deve  inoltrare,  unitamente  alla  domanda  di
compensazione  ed  alla  precitata  dichiarazione  di  coltura, copia
autentica    del    contratto    concluso    con   il   trasformatore
antecedentemente alla semina, che contenga i seguenti dati:
    le generalita' delle parti-contraenti;
    la durata del contratto;
    le  superfici  interessate,  nonche'  la  loro  ubicazione  ed  i
relativi  riferimenti  catastali  (partita,  foglio  di mappa, numeri
mappali,  qualita',  classe,  tariffe di reddito dominicale e reddito
agrario);
    la specie e la varieta' delle materie prime in questione;
    la  resa  presunta,  le modalita' di pagamento del corrispettivo,
nonche'   eventuali  condizioni  per  la  consegna  della  produzione
effettiva;
    il prodotto principale ottenuto dalla biomassa;
    l'obbligo  per  il  produttore  di consegnare tutta la produzione
realizzata   sulle   superfici   previste   dal   contratto   ed   il
corrispondente  obbligo per il trasformatore, o di un suo mandatario,
di  ritirare tutta la materia prima e di garantirne la trasformazione
in prodotti non alimentari sul territorio della Comunita'.
   In  via  derogatoria,  per  il  primo  anno  di  applicazione,  il
produttore puo' concludere il contratto dopo la semina.
   Tale   contratto   puo'   essere  stipulato  anche  da  gruppi  di
produttori;  in questo caso nel contratto dovranno essere indicate le
informazioni  sopradette  relativamente  a  tutti  i  componenti  del
gruppo.
   Il  trasformatore,  prima  del  ritiro  dei  prodotti  oggetto del
contratto,  costituisce  una  cauzione  pari al 120% del valore della
compensazione  prevista per le superfici utilizzate per la produzione
di  materia  prima  di  cui all'allegato B, a garanzia della corretta
esecuzione del contratto e dei relativi obblighi.
   Detta  cauzione  deve  essere  costituita  per  il  tramite  di un
istituto  di  credito abilitato ad effettuare tale tipo di operazioni
in base alle norme vigenti.
   Se  la  trasformazione  ha luogo in uno Stato diverso da quello di
produzione,   l'organismo  competente  dello  Stato  membro  nel  cui
territorio  avviene  la  trasformazione  trasmette, all'autorita' che
sara'  successivamente  precisata,  un  attestato  che  certifichi la
costituzione della suddetta cauzione.
   La  garanzia  viene liberata quando l'autorita' competente accerta
che  le  quantita'  di  materia  prima  sotto  contratto  sono  state
trasformate nel prodotto finale indicato nel contratto stesso.
   Il  pagamento della compensazione di cui trattasi avviene dopo che
le autorita' competenti abbiano accertato che la quantita' di materia
prima sotto contratto sia stata consegnata al primo trasformatore o a
un suo mandatario.
   Nell'emanando  decreto  ministeriale  verranno  meglio  chiariti i
criteri  e  le  modalita' concernenti i controlli, la costituzione ed
estinzione  della  cauzione,  le modalita' e la data di presentazione
delle domande.

                              Titolo XI
               SEMI OLEOSI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                             Capitolo I
       Ammissibilita' al beneficio dei pagamenti compensativi

Regime generale:
   Il  pagamento  compensativo previsto per i semi oleosi dall'art. 5
del  regolamento  (CEE)  n. 1765/92 e' concesso esclusivamente per le
superfici  investite nella coltivazione di semi di soia, di colza, di
ravizzone e di girasole per le quali:
    si applica il regime generale e l'obbligo di messa a riposo;
    risulti  l'ubicazione  in  regioni  di produzione idonee sotto il
profilo  climatico  ed agronomico alle medesime colture, tenuto conto
dei dati storici risultanti dal piano di regionalizzazione;
    e'   stata   presentata   domanda,   corredata  da  un  piano  di
coltivazione,  entro  i  termini  che  saranno definiti dall'emanando
decreto ministeriale (la Commissione con regolamento (CEE) n. 2294/92
ha fissato la data limite al 15 maggio di ciascuna campagna);
    sia stata effettuata interamente la semina a semi oleosi entro la
data   di  cui  sopra,  secondo  i  criteri  indicativi  -  riportati
nell'allegato D;
   I  produttori  di  semi  di  colza e di ravizzone hanno diritto al
pagamento della compensazione solo se utilizzano sementi:
    a) di qualita';
    b)  appartenenti a varieta' approvate di cui all'allegato E della
presente circolare.
   Nel  caso  di  impiego  di sementi prodotte nella medesima azienda
dalle  suddette varieta', queste devono risultare aventi un tenore di
glucosinolati  pari  o inferiore a 18 micromoli/gr. di sementi con un
tenore  di  umidita'  del 9%, determinato secondo le modalita' di cui
all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 relativo ai metodi
di  analisi  per i semi oleosi o all'art. 32 del regolamento (CEE) n.
2681/83   della   Commissione   recante   modalita'  applicative  del
precedente regime di aiuto per i semi oleosi.
   In   tal   caso   il   produttore  interessato  dovra'  presentare
all'A.I.M.A.  apposita  richiesta anteriormente alla semina, e dovra'
attenersi  all'esito  del  controllo  di qualita' sopra indicato, che
sara' espletato dalla medesima Azienda su un campione rappresentativo
prelevato  da  un  agente  abilitato,  secondo le procedure stabilite
dagli  allegati  I  e  II  del  regolamento  (CEE)  n.  1470/68 della
Commissione.
   Nel  caso  di semi di colza o di ravizzone prodotti e destinati ad
usi  industriali, o utilizzati come sementi per detti usi, sulla base
di  un contratto di coltivazione concluso, anteriormente alla semina,
con  un primo acquirente "riconosciuto", le sementi dovranno avere un
tenore  di  acido erucico pari o superiore al 40% del totale in acidi
grassi.
   Il  produttore  che  intende seminare varieta' di colza "Bienvenu"
e/o "Jet Neuf", i cui semi prodotti sono destinati alla produzione di
olio  per  usi  alimentari  specifici,  dovra' concludere prima della
semina  un  contratto  di  coltivazione  con  un acquirente che abbia
ottenuto il riconoscimento specifico a tal fine.
   Il   Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste  provvedera',
d'intesa  con  l'A.I.M.A.,  a  definire  i  requisiti e le condizioni
necessari per il rilascio dei riconoscimenti di cui sopra, effettuati
direttamente dalla stessa Azienda di Stato.
   L'utilizzo  di sementi di varieta' non indicate nell'allegato E, e
consentito   solo   nel  caso  in  cui  dette  varieta'  siano  state
registrate, prima della semina, ai fini del controllo di destinazione
come:
    a) sementi selezionate;
    b) sementi preselezionate;
    c) sementi di base o certificate;
    d)  sementi  prodotte per scopo di ricerca, sperimentazione ed in
genere   per  verificarne  l'idoneita'  all'iscrizione  nel  registro
nazionale.

    Regime semplificato.
   E'  riservato  ai  piccoli  produttori e prevede una compensazione
pari a quella applicabile ai cereali per tutte le superfici investite
a semi oleosi, senza obbligo di ritiro dei seminativi (set-aside).
   Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2890/92 della
Commissione  del  2 ottobre 1992, non si applicano le disposizioni di
cui  al  regolamento (CEE) n. 2293/92, relativo all'obbligo di ritiro
dei  seminativi  dalla  produzione  di cui all'art. 7 del regolanento
(CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
   In  tale  comparto non si applica, altresi', sempre in conformita'
della  sopracitata  disposizione del regolamento (CEE) n. 2890/92, il
limite  minimo  di  0,3  ha  di superficie, ai fini dell'accesso alla
compensazione per i piccoli produttori.
   Il  piccolo  produttore  puo'  optare  per  il  "regime  generale"
specificato al titolo III - a).

                             Capitolo II
                       Concessione dell'aiuto

   I  produttori  di  semi  oleosi  che  presentano  una  domanda  di
pagamento compensativo nel quadro del regime generale hanno diritto a
ricevere:
    un  pagamento  anticipato pari ad un importo non superiore al 50%
dell'importo di riferimento regionale previsionale;
    un  saldo  d'importo pari alla differenza eventualmente esistente
tra  l'ammontare  dell'anticipo  stesso  e  l'importo  di riferimento
regionale finale.
   Per  ottenere  il  pagamento  anticipato  dell'aiuto  i produttori
interessati   devono  aver  seminato  e  presentato  una  domanda  di
pagamento   compensativo   corredata  da  un  piano  di  coltivazione
dettagliato,  indicante  le  superfici  dell'azienda  destinate  alla
coltura di oleaginose.
   Il  pagamento  anticipato  viene  effettuato  dall'A.I.M.A. previo
accertamento del rispetto, da parte dd produttore, delle condizioni e
dei  requisiti  richiesti  ai  fini  dell'acquisizione dell'effettivo
diritto all'anticipo.
   Per   gli   anticipi   versati   ai   produttori  di  semi  oleosi
anteriormente  all'inizio  della  campagna  di commercializzazione si
applica  il tasso di conversione in moneta nazionale vigente l'ultimo
giorno utile per la presentazione delle domande.
   Inoltre,  l'art.  11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92
del  Consiglio,  prevede  che  possa  essere  concesso  un  premio di
ordinata  commercializzazione  ai  produttori  che dimostrino di aver
conservato, dopo il raccolto, la proprieta' dei semi.
   L'importo  di  tale  premio e le condizioni di erogazione verranno
stabilite dalla Commissione CEE.

                                * * *

   E'  da  precisare  che,  secondo  le disposizioni comunitarie, gli
importi   di   compensazione   indicati   nell'allegato  F  risultano
dall'adozione   delle   rese  unitarie  ufficializzate  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  per  il  quinquennio  1986-91 e comunicate
all'EUROSTAT (Ufficio statistico comunitario).
   Per  quanto  attiene  lo  specifico  settore  dei semi oleosi, gli
importi regionali previsionali della compensazione saranno oggetto di
successiva  comunicazione  non  appena  concluso  l'esame, tuttora in
corso, del relativo piano di regionalizzazione.

                                * * *

   Si  pregano  gli  assessorati,  gli  uffici e le organizzazioni in
indirizzo  di  voler,  con  ogni  mezzo  disponibile, dare la massima
diffusione   alla   presente   circolare,   in   modo   da  orientare
correttamente i produttori nelle scelte colturali.
   Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno di
assicurazione.
                                                 Il Ministro: FONTANA