IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43,  concernente  l'istituzione  del  servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  che dispone l'obbligo, per i
concessionari, di trasmettere al sistema  informativo  del  Ministero
delle  finanze  i  dati  relativi  alle  somme  riscosse,  secondo le
modalita' e i  termini  stabiliti  con  decreti  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto   l'art.   14  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.   43/1988   che   stabilisce   l'assoggettamento   dei
concessionari alla vigilanza del Servizio centrale della riscossione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre  1989,  che  dispone,  tra
l'altro,  l'obbligo  per  i concessionari di trasmettere, su supporto
magnetico, i dati relativi a ciascuna riscossione  eseguita,  nonche'
ai   singoli   versamenti   effettuati   alla  sezione  di  tesoreria
provinciale dello Stato;
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1990, con il quale e' stato,
tra l'altro, modificato l'allegato concernente le specifiche tecniche
del supporto magnetico  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
dicembre  1989,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.   297 del 21
dicembre 1989;
  Considerata la necessita' di  dare  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 7 dicembre 1989 in ordine
ai  controlli  da  effettuarsi  per  verificare la tempestivita' e la
congruita' delle somme  riscosse  e  versate  dai  concessionari  del
servizio di riscossione dei tributi;
  Considerato  che  per  poter espletare i suddetti controlli sarebbe
opportuno provvedere, oltreche' all'acquisizione dei  dati  da  parte
dei  concessionari  del servizio di riscossione dei tributi, anche ad
una  preventiva  acquisizione  sempre  al  sistema  informativo   del
Ministero delle finanze dei dati relativi alle quietanze emesse dalle
sezioni   di   tesoreria  provinciale  dello  Stato  e  dagli  uffici
provinciali della Cassa  regionale  siciliana  all'uopo  forniti  dal
sistema informativo del Ministero del tesoro;
  Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare l'acquisizione dei dati e
l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema  informativo
del  Ministero delle finanze con modalita' diverse da quelle previste
dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989,  cosi'
come modificati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 1990;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva  di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, nella seduta del 13 luglio 1992, prot. n. 040;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  sistema  informativo  del  Ministero  del  tesoro  - Ragioneria
generale dello Stato,  trasmette,  con  cadenza  mensile,  al  centro
informativo  del  Servizio  centrale  della  riscossione i dati delle
quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e
dagli  uffici  provinciali  della Cassa regionale siciliana, a fronte
dei versamenti dei concessionari di cui all'art. 73 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n. 43, nonche' dei
versamenti effettuati dai contribuenti direttamente alle  Sezioni  di
tesoreria  provinciale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  I  dati  di  cui  al  comma   precedente   sono   quelli   elencati
nell'allegato  1  al  presente  decreto: le modalita' e le specifiche
tecniche per la loro trasmissione saranno stabilite d'intesa  tra  il
Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro.