IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che dispone l'obbligo, per i concessionari, di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 che stabilisce l'assoggettamento dei concessionari alla vigilanza del Servizio centrale della riscossione; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per i concessionari di trasmettere, su supporto magnetico, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita, nonche' ai singoli versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1990, con il quale e' stato, tra l'altro, modificato l'allegato concernente le specifiche tecniche del supporto magnetico di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 7 dicembre 1989 in ordine ai controlli da effettuarsi per verificare la tempestivita' e la congruita' delle somme riscosse e versate dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi; Considerato che per poter espletare i suddetti controlli sarebbe opportuno provvedere, oltreche' all'acquisizione dei dati da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, anche ad una preventiva acquisizione sempre al sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati relativi alle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana all'uopo forniti dal sistema informativo del Ministero del tesoro; Ritenuta la necessita' di disciplinare l'acquisizione dei dati e l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema informativo del Ministero delle finanze con modalita' diverse da quelle previste dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, cosi' come modificati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 1990; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 13 luglio 1992, prot. n. 040; Decreta: Art. 1. Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette, con cadenza mensile, al centro informativo del Servizio centrale della riscossione i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana, a fronte dei versamenti dei concessionari di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' dei versamenti effettuati dai contribuenti direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I dati di cui al comma precedente sono quelli elencati nell'allegato 1 al presente decreto: le modalita' e le specifiche tecniche per la loro trasmissione saranno stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro.