IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 luglio 1992 di  delega  al  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile, delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di
promozione  di  iniziative,  anche  normative,  nonche'  ogni   altra
funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio
dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre
1992 con la quale e' stato approvato  il  decreto-legge  relativo  ad
interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna colpite
da violenti nubifragi nei mesi di settembre-ottobre 1992, in corso di
pubblicazione;
  Considerato  che  nella  notte del 30 ottobre 1992 e nei successivi
giorni del 31 ottobre e 1› novembre 1992 ulteriori violenti nubifragi
si  sono  abbattuti  nella  regione  Toscana  creando   ulteriori   e
gravissimi danni alle popolazioni;
  Vista   la   risoluzione   del   3   novembre  1992  con  la  quale
all'unanimita', l'ottava commissione ambiente,  territorio  e  lavori
pubblici  della  Camera  impegna,  tra l'altro, il Governo a disporre
nelle zone della regione Toscana danneggiate dai  violenti  nubifragi
dell'ottobre  1992  le  sospensioni  dei  termini  a decorrere dal 31
ottobre 1992 al 30 aprile 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  del  4  novembre
1992  con  la quale il Ministro per il coordinamento della protezione
civile e' stato autorizzato ad emanare ordinanza  di  sospensione  di
termini  a  favore delle popolazioni toscane danneggiate dai violenti
nubifragi del mese di ottobre 1992;
  Vista la nota n. 397 del 4 novembre 1992 con la  quale  la  regione
Toscana ha comunicato l'elenco dei comuni danneggiati dalle alluvioni
dell'ottobre 1992;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, in particolare  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni  ed  il  decreto-legge  13  settembre  1991,  n.   299,
convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza si applica a favore dei soggetti residenti
in  data  anteriore  al  31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 2
ovvero di quelli che  svolgono  nelle  predette  localita'  attivita'
industriale,  commerciale,  artigiana,  agricola,  turistica  e della
pesca,  limitatamente  alle  obbligazioni  nascenti  dalle  attivita'
stesse, ancorche' aventi residenza o sede diversa.
  2.  I  comuni  della  regione  Toscana dichiarati danneggiati dalle
alluvioni dell'ottobre 1992 sono di seguito elencati:
   provincia di Siena:
    Asciano, Buonconvento,  Casole  d'Elsa,  Castelnuovo  Berardenga,
Colle  di  Val  d'Elsa, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia,
Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Siena;
   provincia di Pisa:
    Pomarance,   Volterra,   Pontedera,   Chianni,   Fauglia,   Lari,
Montecatini   Val   di  Cecina,  Terricciola,  Palaia,  San  Miniato,
Ponsacco, Laiatico, Capannoli, Riparbella, Lorenzana, Castelnuovo Val
di Cecina, Montopoli Val d'Arno, Casciana Terme, Santa Maria a Monte,
Orciano;
   provincia di Livorno:
    Collesalvetti,  Suvereto,  Campiglia  Marittima,  Piombino,   Rio
Marina;
   provincia di Firenze:
    Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo
San  Lorenzo,  Campi  Bisenzio,  Capraia e Limite, Castel Fiorentino,
Cerreto Guidi,  Certaldo,  Dicomano,  Empoli,  Fiesole,  Figline  Val
d'Arno,  Firenze,  Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta,
Incisa  Val  d'Arno,  Lastra  a  Signa,  Londa,  Marradi,   Montelupo
Fiorentino,  Montespertoli,  Pelago,  Poggio  a  Caiano, Pontassieve,
Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa,
San  Godenzio,  San  Piero  a  Sieve,  Scandicci,  Scarperia,  Signa,
Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vinci;
   provincia di Arezzo:
    Arezzo,  Anghiari,  Badia  Tedalda,  Bibbiena,  Bucine, Capolona,
Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel
San Niccolo', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino,  Cavriglia,
Chitignano,  Chiusi  della  Verna,  Civitella  della Chiana, Cortona,
Foiano della Chiana, Laterina, Loro  Ciuffenna,  Lucignano,  Marciano
della   Chiana,   Montemigniaio,   Monterchi,   Monte   San   Savino,
Montevarchi, Ortignano Raggiolo,  Pergine  Valdarno,  Pian  di  Sco',
Pieve  S.  Stefano,  Poppi,  Pratovecchio,  San Giovanni Valdarno, S.
Sepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini;
   provincia di Pistoia:
    Abetone,  Agliana,  Buggiano,  Cutigliano,  Marliana,  Monsummano
Terme,  Montecatini  Terme,  Pescia,  Pistoia,  Quarrata,  Serravalle
Pistoiese, Chiesina Uzzanese, Larciano,  Massa  e  Cozzile,  Montale,
Pieve  a  Nievole,  Piteglio,  Ponte  Buggianese,  Sambuca Pistoiese,
Uzzano;
   provincia di Lucca:
    Castiglione Garfagnana, Forte dei Marmi,  Minucciano,  Pescaglia,
Piazza  al  Serchio,  Seravezza,  Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli,
Villa Basilica, Borgo a Mozzano,  Capannori,  Coreglia  Antelminelli,
Fosciandora, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pieve Fosciana, Porcari.