IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 di delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile, delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1992 con la quale e' stato approvato il decreto-legge relativo ad interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre-ottobre 1992, in corso di pubblicazione; Considerato che nella notte del 30 ottobre 1992 e nei successivi giorni del 31 ottobre e 1 novembre 1992 ulteriori violenti nubifragi si sono abbattuti nella regione Toscana creando ulteriori e gravissimi danni alle popolazioni; Vista la risoluzione del 3 novembre 1992 con la quale all'unanimita', l'ottava commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera impegna, tra l'altro, il Governo a disporre nelle zone della regione Toscana danneggiate dai violenti nubifragi dell'ottobre 1992 le sospensioni dei termini a decorrere dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 1992 con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato autorizzato ad emanare ordinanza di sospensione di termini a favore delle popolazioni toscane danneggiate dai violenti nubifragi del mese di ottobre 1992; Vista la nota n. 397 del 4 novembre 1992 con la quale la regione Toscana ha comunicato l'elenco dei comuni danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1992; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; Dispone: Art. 1. 1. La presente ordinanza si applica a favore dei soggetti residenti in data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 2 ovvero di quelli che svolgono nelle predette localita' attivita' industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse, ancorche' aventi residenza o sede diversa. 2. I comuni della regione Toscana dichiarati danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1992 sono di seguito elencati: provincia di Siena: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Siena; provincia di Pisa: Pomarance, Volterra, Pontedera, Chianni, Fauglia, Lari, Montecatini Val di Cecina, Terricciola, Palaia, San Miniato, Ponsacco, Laiatico, Capannoli, Riparbella, Lorenzana, Castelnuovo Val di Cecina, Montopoli Val d'Arno, Casciana Terme, Santa Maria a Monte, Orciano; provincia di Livorno: Collesalvetti, Suvereto, Campiglia Marittima, Piombino, Rio Marina; provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castel Fiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Val d'Arno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzio, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vinci; provincia di Arezzo: Arezzo, Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolo', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemigniaio, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco', Pieve S. Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, S. Sepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini; provincia di Pistoia: Abetone, Agliana, Buggiano, Cutigliano, Marliana, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Chiesina Uzzanese, Larciano, Massa e Cozzile, Montale, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, Uzzano; provincia di Lucca: Castiglione Garfagnana, Forte dei Marmi, Minucciano, Pescaglia, Piazza al Serchio, Seravezza, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pieve Fosciana, Porcari.