IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; Visti in particolare gli articoli 11 e 12 del citato decreto n. 1334/1928 che riguardano le mansioni rispettivamente degli odontotecnici e degli ottici; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto l'art. 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie; Visto il proprio decreto 23 aprile 1992 concernente le disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992; Considerato che le predette disposizioni di carattere generale attengono prevalentemente ai corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del di- ploma di maturita' professionale; Ritenuto di dover disciplinare, in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle professioni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza regionale; Ritenuto in particolare di determinare i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e la durata degli stessi, fermi restando i programmi di insegnamento delle aree di indirizzo previsti dal richiamato decreto ministeriale 23 aprile 1992; Ritenuto, in considerazione dei percorsi formativi degli altri Paesi della CEE, di elevare gli attuali requisiti necessari per l'ammissione ai corsi per odontotecnici ed ottici e di prevedere altresi' corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati a coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; Decreta: Art. 1. 1. I corsi, autorizzati dalle regioni, per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico ed ottico hanno durata triennale.