IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 11 e 12 del citato decreto n.
1334/1928  che   riguardano   le   mansioni   rispettivamente   degli
odontotecnici e degli ottici;
  Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  l'art.  6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
che riserva allo Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti  le
disposizioni  generali  per  la durata e la conclusione dei corsi, la
determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione  alle  scuole
nonche'  dei  requisiti  per  l'esercizio delle professioni sanitarie
ausiliarie;
  Visto il proprio decreto 23 aprile 1992 concernente le disposizioni
generali  per  l'ammissione  ai  corsi  per  l'esercizio  delle  arti
ausiliarie  di  ottico  e di odontotecnico nonche' per la durata e la
conclusione dei corsi  stessi  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992;
  Considerato  che  le  predette  disposizioni  di carattere generale
attengono   prevalentemente   ai   corsi   svolti   dagli    istituti
professionali  di  Stato e finalizzati anche al conseguimento del di-
ploma di maturita' professionale;
  Ritenuto di dover  disciplinare,  in  coerenza  con  le  richiamate
disposizioni   generali   ed   in   attesa  del  riordinamento  delle
professioni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione  di
competenza regionale;
  Ritenuto  in  particolare  di determinare i requisiti necessari per
l'ammissione ai corsi e la durata  degli  stessi,  fermi  restando  i
programmi  di  insegnamento  delle  aree  di  indirizzo  previsti dal
richiamato decreto ministeriale 23 aprile 1992;
  Ritenuto, in considerazione  dei  percorsi  formativi  degli  altri
Paesi  della  CEE,  di  elevare  gli  attuali requisiti necessari per
l'ammissione ai corsi per odontotecnici  ed  ottici  e  di  prevedere
altresi'  corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati
a coloro che siano in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  corsi,  autorizzati  dalle  regioni,  per  il  conseguimento
dell'attestato di  abilitazione  all'esercizio  dell'arte  ausiliaria
sanitaria di odontotecnico ed ottico hanno durata triennale.