IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Sangiovese di Romagna" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Sangiovese di Romagna" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Sangiovese di Romagna", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.