IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza n. 1795/FPC del 21 settembre 1989 che dispone la somministrazione dei pasti al personale impiegato (h. 24) presso le sale operative del CESI e del COAU; Vista l'ordinanza n. 2034/FPC del 30 ottobre 1990 che dispone la somministrazione dei pasti al personale impiegato (h. 24) presso la sala operativa ARGO; Ritenuto di non continuare ad assicurare il pasto caldo al personale in servizio presso le sale operative di questo Dipartimento, nella considerazione della presente possibilita' di poter usufruire di "mense militari" viciniori; Considerato il particolare stato di congiuntura economica che impone il contenimento della spesa in tutti gli apparati dello Stato; Dispone: A decorrere dal 1 novembre 1992 le ordinanze n. 1795/FPC del 21 settembre 1989 e n. 2034/FPC del 30 ottobre 1990 sono revocate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1992 Il Ministro: FACCHIANO