IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27  del  2  febbraio
1989,  con il quale e' stata approvata la tabella dei coefficienti di
ammortamento  dei  beni  strumentali  impiegati   nell'esercizio   di
attivita' commerciale, arti e professioni;
  Tenuto  conto  di  quanto  rappresentato  dalla  Confindustria  con
istanze  del  17  agosto  1989  e  del  3  agosto  1990   in   merito
all'opportunita'   di   integrare  la  tabella  dei  coefficienti  di
ammortamento in relazione a specifici settori di attivita';
  Tenuto  conto  dell'istanza  della  Confederazione   italiana   dei
trasporti,  volta a promuovere l'inserimento nel gruppo XVIII, specie
6a,  7a,  8a  e  9a  della  predetta  tabella  dei  coefficienti   di
ammortamento  di  una  voce,  riguardante  le autovetture, identica a
quella prevista per le altre categorie di imprese;
  Tenuto conto della richiesta  dell'associazione  degli  industriali
della  provincia  di  Macerata con la quale e' stata chiesta conferma
che, come chiarito con la risoluzione n. 9/2010 del 14 novembre 1979,
gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in poliuretano ed in
gomma per calzature sono da considerarsi dal punto di vista  tecnico-
produttivo  vere  e  proprie  attrezzature  da  ammortizzare  con  il
coefficiente del 40%;
  Visti i pareri tecnici della Direzione generale del catasto  e  dei
SS.TT.EE.  2B/652  del  6 novembre 1979, 2B/514 dell'11 giugno 1990 e
2B/534 del 4 febbraio 1991;
  Considerata l'opportunita' di integrare  la  predetta  tabella  dei
coefficienti   di   ammortamento  per  tener  conto  delle  richieste
sopraindicate;
                              Decreta:
  La tabella dei coefficienti di ammortamento,  allegata  al  decreto
ministeriale  31  dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e' integrata  come
segue:
  Gruppo V:
   nella  specie  17a  il  titolo "Produzione di bevande analcoliche,
gassate  e  di  acque  minerali  artificiali"   va   sostituito   con
"Produzione  di  bevande  analcoliche  gassate  e  non"  e  le parole
"(compresi  i  frigoriferi  e  distributori  automatici  di   bevande
imbottigliate)"  indicate in parentesi nella voce "attrezzatura varia
e  minuta  e  di  laboratorio"  vanno  sostituite  con  "(compresi  i
frigoriferi,  i  distributori automatici di bevande imbottigliate, le
bottiglie a rendere, le casse, i fusti, le pedane e i distributori da
banco)";
   e' istituita la specie 19a  "Imbottigliamento  di  acque  minerali
naturali" cosi' articolata:
  "Fabbricati destinati all'industria                         4%
  Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)              10%
  Opere idrauliche fisse e pozzi di estrazione
e loro pertinenze                                             2%
  Serbatoi                                                    5%
  Impianti di filtrazione e di imbottigliamento        12 (1/2)%
  Condutture                                                  8%
  Impianti di sollevamento e macchinari in genere            10%
  Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio
(come nella specie 17a)                                      20%
  Mobili e macchine ordinarie d'ufficio                      12%
  Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici      20%
  Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in
genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno,
ecc.)                                                        20%
  Autovetture, motoveicoli e simili                          25%".
 
  Gruppo VII:
   nelle specie 12a, le parole "meccanica di precisione" indicate nel
titolo  vanno  sostituite  con  le  parole "fabbricazione di" e vanno
eleminate le parentesi;
   nella  specie  16a/  a,  dopo  la   voce   "Fabbricati   destinati
all'industria (come nella specie 1a/ a) 3%", va inserita la voce:
  "Piste di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7%".
  Gruppo XII:
   nella  specie  5a/  c  il  titolo  "Lavorazione del nylon, perlon,
terital ed altre fibre sintetiche"  va  sostituito  con  "Lavorazione
delle  fibre  sintetiche"  ed  e'  istituita la specie 7a/ b titolata
"Fabbricazione di tessuti a maglia (vedi specie 5a/ a)".
  Gruppo XIV:
   nella specie 1a/ c nella voce "attrezzatura varia e  minuta  e  di
laboratorio  40%"  dopo  la  parola  "laboratorio"  vanno inserite le
parole "(compresi gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in
poliuretano e in gomma per calzature)".
 Gruppo XVII:
   nella specie 4a/ b vanno eliminate nel  titolo  le  parole  "e  di
imbottigliamento di acque minerali".
  Gruppo XVIII:
   nelle  specie 6a, 7a, 8a e 9a, vanno aggiunte nel titolo le parole
"Servizi di trasporto e recapito  corrispondenza",  va  soppressa  la
voce  "Autocarri  e  rimorchi  per  trasporto  di  cose  20%" e vanno
aggiunte le seguenti voci:
  "Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli
elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)  . . . . . . . .     20%
  Autovetture, motoveicoli e simili . . . . . . . . . . . .     25%".
  Gruppo XXII:
   nella  specie  2a  va  sostituito  il  titolo  con   "Imprese   di
smaltimento rifiuti".
    Roma, 7 novembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA