LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  18 del 12 settembre 1989, con il
quale e' stato istituito,  presso  la  Cassa  conguaglio  G.P.L.,  un
apposito  conto  economico denominato "Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti", per  il  periodo  necessario
alla  ristrutturazione  della  rete  e, comunque, non superiore a tre
anni;
  Visto  il  decreto  17  gennaio  1990  con  il  quale  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato
del  CIP,  ha  istituito  il comitato tecnico per la ristrutturazione
della rete di distribuzione carburanti;
  Visto  il  decreto  10  agosto  1990  con  il  quale  il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato
del  CIP,  ha determinato le modalita' di svolgimento delle attivita'
del predetto comitato;
  Visto il provvedimento CIP 3 luglio 1990, n.  21,  integrativo  del
provvedimento  CIP  n.  18/1989,  che  prevede  la  corresponsione di
indennizzi ai gestori di  impianti  di  distribuzione  di  carburanti
ubicati  non  oltre  20  chilometri  dal confine di Stato, nonche' il
decreto 12 novembre 1991 con  cui  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato,  Presidente  delegato  del  CIP,  ha
approvato il relativo criterio applicativo;
  Considerato che il predetto Fondo, nei  tre  anni  di  vigenza,  ha
operato  in  misura  molto  limitata,  sia  in  relazione ai tempi di
emanazione dei relativi  provvedimenti  di  attuazione,  sia  per  le
difficolta'   dell'avvio   della   ristrutturazione  regionale  delle
direttive contenute nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 11 settembre 1989;
  Considerato  che  presso  il  Fondo  citato, non piu' alimentato da
contribuzioni  dal  1›   novembre   1992,   esistono   disponibilita'
finanziarie  residue  che consentono di proseguire l'erogazione degli
indennizzi;
  Ritenuta la necessita' di continuare ad incentivare il processo  di
razionalizzazione  della  rete anche attraverso indennizzi ai gestori
per la chiusura degli impianti;
  Considerata l'urgenza (art. 3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 896/1947);
                              Delibera:
  1)  Ferma restando l'interruzione al 31 ottobre 1992 del versamento
al  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione
carburanti delle contribuzioni di cui al punto 2 a) del provvedimento
CIP  12  settembre  1989,  n. 18, con le disponibilita' residue e nei
limiti del Fondo stesso potranno essere corrisposti gli indennizzi di
cui al punto 2  b)  del  medesimo  provvedimento  CIP,  e  successive
integrazioni, relativamente agli impianti di distribuzione automatica
di  carburanti  chiusi fino al 31 dicembre 1994 nonche' agli impianti
ubicati non oltre 20 chilometri dal confine di Stato.
  2)  Il  comitato  tecnico  per  la  ristrutturazione  della rete di
distribuzione carburanti, di cui al decreto ministeriale  17  gennaio
1990, delibera il livello degli indennizzi, sulla base di istruttorie
tecniche predisposte dall'ufficio di segreteria di cui all'art. 5 del
decreto ministeriale 10 agosto 1990.
  3)  Il  Presidente del CIP resta delegato ad adottare gli eventuali
provvedimeti di modifica delle norme esecutive e regolamentari per il
funzionamento del comitato stesso
e ad approvare le eventuali modifiche dei criteri attuativi di cui al
decreto ministeriale  12  novembre  1991,  ivi  compresa  l'eventuale
individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi.
   Roma, 12 novembre 1992
                         Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO