LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni; Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989, con il quale e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L., un apposito conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti", per il periodo necessario alla ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni; Visto il decreto 17 gennaio 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti; Visto il decreto 10 agosto 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha determinato le modalita' di svolgimento delle attivita' del predetto comitato; Visto il provvedimento CIP 3 luglio 1990, n. 21, integrativo del provvedimento CIP n. 18/1989, che prevede la corresponsione di indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti ubicati non oltre 20 chilometri dal confine di Stato, nonche' il decreto 12 novembre 1991 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha approvato il relativo criterio applicativo; Considerato che il predetto Fondo, nei tre anni di vigenza, ha operato in misura molto limitata, sia in relazione ai tempi di emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione, sia per le difficolta' dell'avvio della ristrutturazione regionale delle direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989; Considerato che presso il Fondo citato, non piu' alimentato da contribuzioni dal 1 novembre 1992, esistono disponibilita' finanziarie residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi; Ritenuta la necessita' di continuare ad incentivare il processo di razionalizzazione della rete anche attraverso indennizzi ai gestori per la chiusura degli impianti; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947); Delibera: 1) Ferma restando l'interruzione al 31 ottobre 1992 del versamento al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti delle contribuzioni di cui al punto 2 a) del provvedimento CIP 12 settembre 1989, n. 18, con le disponibilita' residue e nei limiti del Fondo stesso potranno essere corrisposti gli indennizzi di cui al punto 2 b) del medesimo provvedimento CIP, e successive integrazioni, relativamente agli impianti di distribuzione automatica di carburanti chiusi fino al 31 dicembre 1994 nonche' agli impianti ubicati non oltre 20 chilometri dal confine di Stato. 2) Il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1990, delibera il livello degli indennizzi, sulla base di istruttorie tecniche predisposte dall'ufficio di segreteria di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 10 agosto 1990. 3) Il Presidente del CIP resta delegato ad adottare gli eventuali provvedimeti di modifica delle norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso e ad approvare le eventuali modifiche dei criteri attuativi di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1991, ivi compresa l'eventuale individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi. Roma, 12 novembre 1992 Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO