IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno  1935,  n.  1071  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al  termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Vista la  tabella  XXIX-  bis  relativa  all'ordinamento  didattico
universitario  dei  corsi  di  diploma  universitario  in ingegneria,
approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 23 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art. 2, l'elenco delle  lauree  che  si  conseguono  presso  la
facolta' di ingegneria e' integrato come segue:
   diploma in ingegneria aerospaziale (con sede a Forli'), durata del
corso tre anni;
   diploma in ingegneria chimica, durata del corso tre anni;
   diploma  in  ingegneria  dell'ambiente e delle risorse, durata del
corso tre anni;
   diploma in ingegneria delle infrastrutture, durata del  corso  tre
anni;
   diploma in ingegneria delle telecomunicazioni (con sede a Cesena),
durata del corso tre anni;
   diploma in ingegneria elettrica, durata del corso tre anni;
   diploma  in ingegneria elettronica (con sede a Cesena), durata del
corso tre anni;
   diploma  in  ingegneria  informatica  e  automatica  (con  sede  a
Cesena), durata del corso tre anni;
   diploma  in  ingegneria  logistica  e della produzione, durata del
corso tre anni;
   diploma in ingegneria meccanica (con sede a  Forli'),  durata  del
corso tre anni.
  All'art.  202  relativo  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini
speciali la dizione "in tecnologie aeronautiche" e' soppressa.
  Gli articoli da 292 a 300  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini
speciali in tecnologie aeronautiche sono soppressi.
  Dopo  l'art.  155, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.
  Art.  156.  -  La  facolta' di ingegneria puo' rilasciare i diplomi
universitari compresi nel sottoscritto elenco:
   ingegneria aerospaziale;
   ingegneria chimica;
   ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
   ingegneria delle infrastrutture;
   ingegneria delle telecomunicazioni;
   ingegneria elettrica;
   ingegneria elettronica;
   ingegneria informatica e automatica;
   ingegneria logistica e della produzione;
   ingegneria meccanica.
  I predetti corsi  di  diploma  sono  raggruppati  in  tre  settori,
corrispondenti  a  vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti
professionali, a eccezione di quelli di  ingegneria  dell'ambiente  e
delle  risorse  e  di ingegneria logistica e della produzione, aventi
caratteristiche intersettoriali:
   1) settore civile, corso di diploma  universitario  in  ingegneria
delle infrastrutture;
   2)  settore  dell'informazione,  corsi di diploma universitario in
ingegneria   delle   telecomunicazioni,    ingegneria    elettronica,
ingegneria informatica e automatica;
   3)   settore   industriale,  corsi  di  diploma  universitario  in
ingegneria aerospaziale, ingegneria  chimica,  ingegneria  elettrica,
ingegneria meccanica.
  L'iscrizione  a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi di
accesso agli studi universitari.
  Il numero  di  iscritti  sara'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico,  sentito  il  consiglio  della facolta' di ingegneria, in
base ai criteri generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tenologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/90.
  Ciascun corso puo' essere articolato  in  orientamenti  fissati  da
ciascuna facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento.
  Al  compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato
in ingegneria ...",  con  la  specificazione  del  corso  di  diploma
seguito.
  Art.  157.  -  Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di di-
ploma universitario di cui all'art. 156  sono  dichiarati  mutuamente
affini  ed  affini  a  tutti  i  corsi  di  laurea  della facolta' di
ingegneria.
  Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della   loro   validita'  culturale  (propedeutica  o  professionale)
nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento  del  di-
ploma  di  laurea.  Conseguentemente  la  facolta' potra' riconoscere
tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso
di diploma universitario; la facolta' indichera',  inoltre,  sia  gli
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti ed attivati, per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il diploma di laurea.
  Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di  corso  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso, per coloro che siano in  possesso  di  diploma  universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra i diversi corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della  facolta'  di ingegneria, il competente
consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  sempre  col
criterio  della loro utilita' al fine della formazione necessaria per
il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli  studi
da  completare  per  conseguire  il  titolo  e l'anno di corso cui lo
studente potra' iscriversi.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  Art.  158.  -  La  durata  degli  studi  dei   corsi   di   diploma
universitario in ingegneria e' fissata in tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico  della
facolta'.
  Complessivamente    l'attivita'    didattica    comprende    almeno
duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attivita' pratiche  di
laboratorio  o  di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche
essere associata ai diversi corsi  di  insegnamento.  L'attivita'  di
laboratorio  e  di  tirocinio  potra'  essere  svolta  all'interno  o
all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato  fi-
nale,  presso  qualificate  istituzioni  italiane  o straniere con le
quali  si  siano  stipulate  apposite  convenzioni.  L'attivita'   di
tirocinio,  potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso
di diploma, al massimo a due dei trenta  moduli  didattici  necessari
per conseguire il titolo.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al modulo
didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva  (lezioni,
esercitazioni,   laboratori,  ecc.)  di  almeno  cinquanta  ore.  Per
conseguire   il   diploma   universitario   occorre   aver   superato
l'accertamento,   con  esito  positivo,  relativo  agli  insegnamenti
previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite  dai
consigli di facolta'.
  Le   facolta'   nello  stabilire  le  prove  di  valutazione  della
preparazione degli studenti faranno ricorso a criteri di  continuita'
e  di  accorpamento  in  modo  da  limitare  il  numero  degli  esami
tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli
didattici.  L'art.  160  riporta  per  ciascun   corso   di   diploma
universitario  il  numero  dei  moduli  didattici  e le relative aree
disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula  didattici.
La  facolta'  completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta
moduli  didattici,  per  raggiungere  definiti  obiettivi  didattico-
formativi.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare
a professori a contratto, e di documentata  esperienza  professionale
nel settore specifico.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare la preparazione di base e professionale del  candidato:  in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
  Art.  159.  - Il consiglio di facolta', su proposta dei consigli di
corso di diploma, determina, con apposito regolamento, in conformita'
al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di  di-
ploma  universitario.  In particolare, nel regolamento sara' indicato
il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive  di
didattica   e   di  area  disciplinare  di  appartenenza  dei  moduli
didattici.
  Nel piano degli studi  sara'  individuata  la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara' costituito da una singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni  di  moduli.
Le  denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi
dell'art. 152. Nel caso in cui il corso di insegnamento e'  specifico
del  diploma  e  non  e' mutuato da un corso di laurea affine, verra'
aggiunta  alla  denominazione  dell'insegnamento  la  sigla  D.U.  La
denominazione   di   insegnamenti  integrati,  con  moduli  didattici
appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara'  diversa  da  quelle
riportate nei gruppi stessi.
  Nel  regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli,  quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
  Art. 160. - I curricula dei diplomi universitari sono formulati con
riferimento  al  modulo  didattico.  Nelle  tabelle  che seguono sono
riportati il, o i, gruppi di discipline con  il  relativo  numero  di
moduli   didattici   quando   necessario,   e'  anche  riportata  una
precisazione sui contenuti scientifico-professionali.
  Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che  concorrono  a
costituire  gli  insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria;
nella tebella B i  moduli  didattici  caraterrizanti  i  tre  settori
dell'ingegneria   (civile,   dell'informazione,  industriale);  nella
tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi
di diploma.
  Per i corsi di diploma intersettoriali, la tebella D insieme con la
tabella A indica l'ordinamento didattico complessivo.