IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Vista la tabella XXIX- bis relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario in ingegneria, approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 2, l'elenco delle lauree che si conseguono presso la facolta' di ingegneria e' integrato come segue: diploma in ingegneria aerospaziale (con sede a Forli'), durata del corso tre anni; diploma in ingegneria chimica, durata del corso tre anni; diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, durata del corso tre anni; diploma in ingegneria delle infrastrutture, durata del corso tre anni; diploma in ingegneria delle telecomunicazioni (con sede a Cesena), durata del corso tre anni; diploma in ingegneria elettrica, durata del corso tre anni; diploma in ingegneria elettronica (con sede a Cesena), durata del corso tre anni; diploma in ingegneria informatica e automatica (con sede a Cesena), durata del corso tre anni; diploma in ingegneria logistica e della produzione, durata del corso tre anni; diploma in ingegneria meccanica (con sede a Forli'), durata del corso tre anni. All'art. 202 relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali la dizione "in tecnologie aeronautiche" e' soppressa. Gli articoli da 292 a 300 relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche sono soppressi. Dopo l'art. 155, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario. Art. 156. - La facolta' di ingegneria puo' rilasciare i diplomi universitari compresi nel sottoscritto elenco: ingegneria aerospaziale; ingegneria chimica; ingegneria dell'ambiente e delle risorse; ingegneria delle infrastrutture; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria informatica e automatica; ingegneria logistica e della produzione; ingegneria meccanica. I predetti corsi di diploma sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di quelli di ingegneria dell'ambiente e delle risorse e di ingegneria logistica e della produzione, aventi caratteristiche intersettoriali: 1) settore civile, corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture; 2) settore dell'informazione, corsi di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica e automatica; 3) settore industriale, corsi di diploma universitario in ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica. L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tenologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti fissati da ciascuna facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in ingegneria ...", con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 157. - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di di- ploma universitario di cui all'art. 156 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del di- ploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. Art. 158. - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato fi- nale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio, potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'. Le facolta' nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti faranno ricorso a criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 160 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico- formativi. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, e di documentata esperienza professionale nel settore specifico. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Art. 159. - Il consiglio di facolta', su proposta dei consigli di corso di diploma, determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di di- ploma universitario. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da una singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi dell'art. 152. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, verra' aggiunta alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. Art. 160. - I curricula dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici quando necessario, e' anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tebella B i moduli didattici caraterrizanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma. Per i corsi di diploma intersettoriali, la tebella D insieme con la tabella A indica l'ordinamento didattico complessivo.