IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE AREE URBANE, DELLA DIFESA, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI
   TRASPORTI,  DELL'INDUSTRIA,  DEL  COMMERCIO  E  DELL'ARTIGIANATO E
   DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983, e successive modifiche, con cui sono  stati  fissati  i  limiti
massimi  inderogabili  di  accettabilita'  delle  concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che  fissa  i  criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria;
  Vista la circolare 2575 dell'8 agosto 1986, del Ministro dei lavori
pubblici concernente la "Disciplina della circolazione stradale nelle
zone  urbane  ad  elevata  congestione  del traffico veicolare. Piani
urbani del traffico";
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che  fissa  i  criteri
per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria;
  Vista  la circolare del Ministro per le aree urbane, n. 1196 del 28
maggio  1991,   concernente   gli   "Indirizzi   attuativi   per   la
fluidificazione  del  traffico  urbano,  anche  ai fini del risparmio
energetico";
  Viste le ordinanze ministeriali del  20  novembre  1991  e  del  28
dicembre   1991,  concernenti  misure  urgenti  per  il  contenimento
dell'inquinamento atmosferico e del rumore in undici comuni  italiani
e del successivo decreto ministeriale del 30 aprile 1992 che all'art.
4 estende la disciplina ad altri due comuni;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992
recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di  inquinamento
urbano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n.
285, recante il "Nuovo codice della strada";
  Considerate  le  indicazioni fornite dal "Libro verde sull'ambiente
urbano" adottato dalla Commissione delle Comunita' europee in materia
di mobilita' urbana;
  Considerati i limiti massimi inderogabili di  accettabilita'  delle
concentrazioni  e  di  esposizione  relativi  ad inquinanti dell'aria
nell'ambiente  esterno  fissati  dal  decreto  del   Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  28  marzo 1983 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
  Considerato l'obbligo delle  regioni,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 maggio 1988, n. 203, di predisporre
secondo le modalita' fissate dal decreto ministeriale del  20  maggio
1991,  piani  regionali  per  il  risanamento  e  per la tutela della
qualita' dell'aria;
  Considerata la necessita' di  definire  un  quadro  di  riferimento
unitario  per  l'adozione  da  parte delle autorita' competenti delle
misure volte a prevenire episodi acuti
di  inquinamento  ed a contenere le concentrazioni di inquinanti ed i
periodi di esposizione entro  i  limiti  massimi  di  accettabilita',
attraverso  l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme, e
di tipologie graduabili di interventi;
  Visto l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. Scopo del presente decreto e' quello di  fornire,  a  fronte  di
episodi  acuti di inquinamento atmosferico, alle autorita' competenti
criteri generali e omogenei ed elementi di orientamento  al  fine  di
assicurare  la tutela sanitaria della popolazione ed il miglioramento
della qualita' dell'aria.
  2. Il presente decreto definisce  i  livelli  di  attenzione  e  di
allarme  per  gli inquinanti atmosferici ed i criteri generali per la
definizione dei piani di intervento operativo, da mettere in atto per
prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e  per  rientrare
in  tempi  brevi  nei  limiti  della  norma nel caso che i livelli di
attenzione o di allarme siano superati, anche al fine di prevenire il
superamento dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni
e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della  Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.