IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LE AREE URBANE, DELLA DIFESA, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRASPORTI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, e successive modifiche, con cui sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria; Vista la circolare 2575 dell'8 agosto 1986, del Ministro dei lavori pubblici concernente la "Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico"; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria; Vista la circolare del Ministro per le aree urbane, n. 1196 del 28 maggio 1991, concernente gli "Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico"; Viste le ordinanze ministeriali del 20 novembre 1991 e del 28 dicembre 1991, concernenti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore in undici comuni italiani e del successivo decreto ministeriale del 30 aprile 1992 che all'art. 4 estende la disciplina ad altri due comuni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada"; Considerate le indicazioni fornite dal "Libro verde sull'ambiente urbano" adottato dalla Commissione delle Comunita' europee in materia di mobilita' urbana; Considerati i limiti massimi inderogabili di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Considerato l'obbligo delle regioni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di predisporre secondo le modalita' fissate dal decreto ministeriale del 20 maggio 1991, piani regionali per il risanamento e per la tutela della qualita' dell'aria; Considerata la necessita' di definire un quadro di riferimento unitario per l'adozione da parte delle autorita' competenti delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento ed a contenere le concentrazioni di inquinanti ed i periodi di esposizione entro i limiti massimi di accettabilita', attraverso l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme, e di tipologie graduabili di interventi; Visto l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Scopo del presente decreto e' quello di fornire, a fronte di episodi acuti di inquinamento atmosferico, alle autorita' competenti criteri generali e omogenei ed elementi di orientamento al fine di assicurare la tutela sanitaria della popolazione ed il miglioramento della qualita' dell'aria. 2. Il presente decreto definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici ed i criteri generali per la definizione dei piani di intervento operativo, da mettere in atto per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare in tempi brevi nei limiti della norma nel caso che i livelli di attenzione o di allarme siano superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.