IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
modificazioni, nella legge  13  febbraio  1987,  n.  26,  concernente
misure  per  il  risanamento  delle  gestioni dei porti e per l'avvio
della riforma degli ordinamenti portuali;
  Visto il decreto-legge 22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Considerato  che l'art. 3 della sopracitata legge 24 marzo 1990, n.
58, ha differito al 31 dicembre 1992 il termine di  applicazione  del
beneficio  di  cui  all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.
873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987,  n.
26,  per  i  dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi
meccanici nel limite  massimo  di  seicentocinquanta  unita'  per  il
triennio 1990-1992;
  Visto  il decreto interministeriale 6 giugno 1990 con il quale sono
state determinate le nuove dotazioni organiche degli enti portuali ed
e' stata riservata agli stessi nel triennio 1990-1992  una  quota  di
cinquecentocinquanta   unita'   per   l'applicazione   del  beneficio
soprarichiamato nei  limiti  di  duecento  unita'  per  l'anno  1990,
duecentocinquanta  unita'  per  l'anno 1991 e cento unita' per l'anno
1992;
  Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1991  con  il  quale
sono  state  riservate  ulteriori  quattro  unita'  da  collocare  in
pensionamento anticipato a favore dell'Ente  autonomo  del  porto  di
Palermo   per   l'anno   1992,  elevando  da  cinquecentocinquanta  a
cinquecentocinquantaquattro le unita' da collocare  in  pensionamento
anticipato nel triennio 1990-1992, elevando conseguentemente da cento
a   centoquattro   unita'  il  numero  dei  lavoratori  da  porre  in
pensionamento anticipato per l'anno 1992;
  Constatata   la   possibilita'   di   elevare   detta   quota    da
cinquecentocinquantaquattro unita' a cinquecentosessantuno unita' nel
triennio, elevando conseguentemente per l'anno 1992 da centoquattro e
centoundici unita' il numero dei lavoratori da porre in pensionamento
anticipato;
  Ritenuto di riservare al prepensionamento dei lavoratori dipendenti
degli  enti  portuali  per  l'anno 1992 ulteriori sette unita' di cui
cinque a favore dell'Ente autonomo del  porto  di  Trieste  e  due  a
favore del Provveditorato al porto di Venezia elevando il contingente
da  porre  in  pensionamento anticipato da duecentotre a duecentootto
per l'Ente autonomo del porto di Trieste e da ventiquattro a ventisei
per  il  Provveditorato  al  porto  di  Venezia   in   relazione   al
completamento del programma di riorganizzazione dei citati enti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermi  restando  i  termini  e  le  modalita'  fissate  nel decreto
interministeriale 6 giugno  1990,  la  dotazione  organica  dell'Ente
autonomo  del  porto  di  Trieste da raggiungere entro il 31 dicembre
1992 e' fissata in seicentosettantasei  unita'  ed  e'  rideterminata
come segue:
   Dirigenti . . . . . . . . . . . . .     n.       7
   Quadri ed impiegati . . . . . . . .     "      353
   Operai. . . . . . . . . . . . . . .     "      316
                                                -----
                           Totale. . .     n.     676
  I  lavoratori  da  collocare  in  quiescenza mediante pensionamento
anticipato sono duecentootto, cosi' ripartiti:
   ottantacinque per l'anno 1990;
   novanta per l'anno 1991;
   trentatre per l'anno 1992.