IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria della regione  Basilicata  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   siccita' dal 1› dicembre 1991 al 10 luglio 1992 nella provincia di
Potenza;
   siccita'  dal 1› gennaio 1992 al 10 luglio 1992 nella provincia di
Matera;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni nei sottoelencati  territori  agricoli,  in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
 Matera: siccita' dal 1› gennaio 1992 al 10 luglio 1992 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d),  f),  nel  territorio
dei   comuni   di   Aliano,  Bernalda,  Calciano,  Colobraro,  Craco,
Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico,
Montalbano Ionico, Montescaglioso,  Nova  Siri,  Pisticci,  Pomarico,
Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi.
 Potenza:  siccita'  dal  1›  dicembre  1991  al  10  luglio  1992  -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d),  f),  nel
territorio dei comuni di Genzano di Lucania, Tolve.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 novembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA