IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa fino all'eta' di 32 anni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,21; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 4 maggio 1992 che ha individuato le circoscrizioni di Codigoro (Ferrara), Cesena (Forli') e Riccione (Forli') tra quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla 1a classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Decreta: Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1 gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992 da imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione. Nelle predette circoscrizioni, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991, l'assunzione del contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI