IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  il
quale  prevede  che  per le imprese operanti nelle circoscrizioni che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste  di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media   nazionale,   la   quota   dei   contributi  previdenziali  ed
assistenziali per i lavoratori assunti con  contratto  di  formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli  apprendisti  dalla  legge  19  gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge 29 marzo  1991,  n.  108,  convertito  nella
legge  n.  169  del  1›  giugno  1991  che  stabilisce che nelle aree
svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29  dicembre  1990,
n.  407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa
fino all'eta' di 32 anni;
  Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al  predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese  operanti  nelle  circoscrizioni non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un
rapporto  tra  gli  iscritti  alla  prima  classe  delle   liste   di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media nazionale;
  Considerato  che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste
di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e'  stata
individuata  dalla  Direzione  generale dell'osservatorio del mercato
del lavoro nella misura del 10,21;
  Vista  la  proposta  della  commissione  regionale  per   l'impiego
dell'Emilia-Romagna   del   4  maggio  1992  che  ha  individuato  le
circoscrizioni di Codigoro  (Ferrara),  Cesena  (Forli')  e  Riccione
(Forli')  tra  quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla 1a
classe delle liste di collocamento  e  popolazione  attiva  superiore
alla media nazionale;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta
in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i
lavoratori  assunti  con contratto di formazione e lavoro a decorrere
dal 1› gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992  da  imprese  operanti
nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione.
  Nelle  predette circoscrizioni, ai sensi del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 108, convertito nella legge  n.  169  del  1›  giugno  1991,
l'assunzione  del  contratto  di  formazione e lavoro e' ammessa sino
all'eta' di 32 anni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI