IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura, per i danni causati da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1970, con il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 364/70, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere destinate alla distillazione, sono stati determinati: a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale; b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale; Visto l'art. 3, comma 2, lettera g), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che prevede, tra l'altro, compensi integrativi a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle coop- erative frutticole, singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversita' atmosferiche verificatesi nelle aziende degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991, con il quale sono apportate modifiche al regime fiscale sugli spiriti, ed in particolare l'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata a L. 928.200, fino al 31 dicembre 1992; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del contributo da corrispondere ai produttori di mele e di pere che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili, a causa di avversita' atmosferiche, ed avviate alla distillazione; Ritenuto che il valore del contributo per chilogrammo di prodotto si ricava moltiplicando il 30% dell'imposta di fabbricazione per il parametro di resa in alcool; Sentite le categorie interessate; Decreta: Art. 1. I parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool restano determinate in: a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale; b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale.