IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di
solidarieta'  nazionale  in  agricoltura,  per  i  danni  causati  da
calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  agosto 1970, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1970, con il quale, ai  sensi
del  secondo comma dell'art. 13 della legge n. 364/70, i parametri di
resa in alcool delle mele e delle pere destinate alla  distillazione,
sono stati determinati:
    a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale;
    b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale;
  Visto  l'art. 3, comma 2, lettera g), della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, che prevede, tra l'altro, compensi integrativi a favore delle
associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle coop-
erative frutticole, singole o consorziate, che procedono  all'ammasso
delle   pomacee   non   commercializzabili   a  causa  di  avversita'
atmosferiche verificatesi nelle  aziende  degli  associati,  avviando
tali prodotti alla distillazione;
  Visto  l'art.  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991, con  il  quale
sono  apportate  modifiche  al  regime  fiscale  sugli spiriti, ed in
particolare l'imposta di fabbricazione prevista  dall'art.  8,  comma
20,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata a L. 928.200, fino
al 31 dicembre 1992;
  Ritenuta la necessita' di determinare la misura del  contributo  da
corrispondere   ai  produttori  di  mele  e  di  pere  che  procedono
all'ammasso  delle  pomacee  non  commercializzabili,  a   causa   di
avversita' atmosferiche, ed avviate alla distillazione;
  Ritenuto  che  il valore del contributo per chilogrammo di prodotto
si ricava moltiplicando il 30% dell'imposta di fabbricazione  per  il
parametro di resa in alcool;
  Sentite le categorie interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili
a seguito di avversita' atmosferiche ed  avviate  alla  distillazione
per la produzione di alcool restano determinate in:
    a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale;
    b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale.