IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio
decreto 20 aprile  1939,  n.  1090,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n.  341, sulla riforma degli
ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
concernente  l'approvazione  del  piano di sviluppo delle universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visti i decreti 20 gennaio 1992, 1  aprile 1992 e  2  aprile  1992,
del   Minsitro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, che introducono nell'ordinamento didattico universitario
rispettivamente le tabelle XXXIX relativa  al  diploma  universitario
per  ortottista  ed  assistente in oftalmologia, XLI- bis relativa al
diploma universitario in logopedia, XLI-quater  relativa  al  diploma
universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi;
  Viste le delibere adottate dal consiglio della facolta' di medicina
e chirurgia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico
di  questo  Ateneo,  in data rispettivamente 11 marzo 1992, 15 maggio
1992 e 13 maggio 1992;
  Visto il decreto del 17  giugno  1992  con  il  quale  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica prende
atto delle proposte avanzate da questo Ateneo di attivare i  predetti
diplomi  universitari  con  decorrenza  dal 1  novembre 1992, tramite
trasformazione  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali  ai   sensi
dell'art. 7 della legge n. 341/1990;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche
proposte  in  deroga  al  termine  triennale di cui al testo unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati nelle premesse e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Le scuole dirette a fini speciali per ortottisti  -  assistenti  in
oftalmologia,   tecnici  di  ortofonia  (logopedisti)  e  tecnici  di
audiometria   e    protesizzazione    acustica    sono    trasformate
rispettivamente  nei  corsi di diploma universitari per ortottista ed
assistente in oftalmologia, in logopedia e tecnico di audiometria  ed
audioprotesi.
  Sono fatti salvi i diritti di coloro che gia iscritti alle predette
scuole dirette a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi
secondo la precedente normativa.